Commission Directive 2005/34/EC of 17 May 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include etoxazole and tepraloxydim as active substances (Text with EEA relevance)

Published date18 May 2005
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 125, 18 May 2005
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18.5.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125/5

DIRETTIVA 2005/34/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2005

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive etoxazole e tepraloxydim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 21 aprile 1998 la Francia ha ricevuto dalla società Sumitomo Chemical Agro Europe SA una richiesta di iscrizione della sostanza attiva etoxazole (in precedenza denominato anche «etoxazol») nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 1999/43/CE (2) della Commissione il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero conforme, in linea di massima, alle disposizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(2) L’11 settembre 1997 la Spagna ha ricevuto dalla società BASF AG una richiesta a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE in merito all’iscrizione della sostanza attiva tepraloxydim nell’allegato I di tale direttiva. Con decisione 98/512/CE (3) della Commissione il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero conforme, in linea di massima, alle disposizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione i progetti di rapporti di valutazione delle sostanze, rispettivamente l’8 ottobre 2001 (etoxazole) e il 21 gennaio 2002 (tepraloxydim).
(4) I progetti dei rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 3 dicembre 2004 con le relazioni di esame della Commissione sull’etoxazole e sul tepraloxydim.
(5) Dall’esame dell’etoxazole e del tepraloxydim non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
(6) In base ai vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione soddisfino in generale le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nelle relazioni di esame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l’etoxazole e il tepraloxydim nell’allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti
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