Commission Directive 2005/34/EC of 17 May 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include etoxazole and tepraloxydim as active substances (Text with EEA relevance)
Published date | 18 May 2005 |
Subject Matter | Approximation of laws,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 125, 18 May 2005 |
18.5.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 125/5 |
DIRETTIVA 2005/34/CE DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2005
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive etoxazole e tepraloxydim
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 21 aprile 1998 la Francia ha ricevuto dalla società Sumitomo Chemical Agro Europe SA una richiesta di iscrizione della sostanza attiva etoxazole (in precedenza denominato anche «etoxazol») nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 1999/43/CE (2) della Commissione il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero conforme, in linea di massima, alle disposizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(2) | L’11 settembre 1997 la Spagna ha ricevuto dalla società BASF AG una richiesta a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE in merito all’iscrizione della sostanza attiva tepraloxydim nell’allegato I di tale direttiva. Con decisione 98/512/CE (3) della Commissione il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero conforme, in linea di massima, alle disposizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) | Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione i progetti di rapporti di valutazione delle sostanze, rispettivamente l’8 ottobre 2001 (etoxazole) e il 21 gennaio 2002 (tepraloxydim). |
(4) | I progetti dei rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 3 dicembre 2004 con le relazioni di esame della Commissione sull’etoxazole e sul tepraloxydim. |
(5) | Dall’esame dell’etoxazole e del tepraloxydim non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(6) | In base ai vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione soddisfino in generale le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nelle relazioni di esame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l’etoxazole e il tepraloxydim nell’allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti |
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