Commission Directive 2005/54/EC of 19 September 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include tribenuron as active substance (Text with EEA relevance)

Published date20 September 2005
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 244, 20 September 2005
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20.9.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244/21

DIRETTIVA 2005/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e n. 703/2001 (3) della Commissione recano le disposizioni d'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il tribenuron.
(2) Gli effetti di questa sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti summenzionati per diversi impieghi proposti dai notificanti. Inoltre tali regolamenti designano lo Stato membro relatore che deve presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il relativo rapporto di valutazione e le raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il tribenuron (in forma di tribenuron-metile) lo stato relatore era la Svezia, e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 19 giugno 2003.
(3) Il rapporto di valutazione è stato esaminato dai pari dell’AESA – in seno al gruppo di lavoro «valutazione» – e degli Stati membri, e presentato alla Commissione il 19 ottobre 2004 sotto forma di rapporto scientifico dell’AESA per il tribenuron (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e finalizzato sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il tribenuron.
(4) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti tribenuron possano soddisfare, nelle linee generali, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il tribenuron nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della summenzionata direttiva.
(5) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta all'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
(6) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per riesaminare le autorizzazioni esistenti relative a prodotti fitosanitari contenenti tribenuron onde garantire il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, segnatamente dell’articolo 13 e delle condizioni specificate all'allegato I. Gli Stati membri dovrebbero modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti o rilasciare nuove autorizzazioni ai sensi delle disposizioni della direttiva
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