Commission Directive 2005/58/EC of 21 September 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include bifenazate and milbemectin as active substances (Text with EEA relevance)

Published date22 September 2005
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 246, 22 September 2005
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22.9.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 246/17

DIRETTIVA 2005/58/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2005

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell’elenco delle sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 3 luglio 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una domanda della Crompton Europe Ltd. diretta a ottenere l’inserimento della sostanza attiva bifenazato nell’allegato I di tale direttiva. La decisione 2002/268/CE della Commissione (2) ha riconosciuto la «completezza» del fascicolo, nel senso che esso poteva essere considerato, in linea di massima, conforme alle disposizioni in tema di dati e di informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(2) Il 6 marzo 2000 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una domanda della Sankyo Company Ltd. diretta a ottenere l’inserimento della sostanza attiva milbemectin nell’allegato I di tale direttiva. La decisione 2000/540/CE della Commissione (3) ha riconosciuto la «completezza» del fascicolo, nel senso che esso poteva essere considerato, in linea di massima, conforme alle disposizioni in tema di dati e di informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri designati come relatori hanno presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione riguardo a tali sostanze, rispettivamente il 3 aprile 2003 (bifenazato) e il 16 giugno 2001 (milbemectin).
(4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame è stato portato a termine il 3 giugno 2005 e si è concluso sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul bifenazato e sul milbemectin.
(5) L’esame del bifenazato e del milbemectin non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico delle piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.
(6) Dalle analisi effettuate è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive interessate possono essere considerati, in linea di massima, compatibili con le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. È dunque opportuno inserire il bifenazato e il milbemectin nell’allegato I, in modo che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere rilasciate conformemente alla direttiva.
(7) Fatti salvi gli obblighi posti dalla direttiva 91/414/CEE in materia di iscrizione di una sostanza attiva in allegato I, dopo l’iscrizione, agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti
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