Commission Directive 2005/67/EC of 18 October 2005 amending, for the purposes of their adaptation, Annexes I and II to Council Directive 86/298/EEC, Annexes I and II to Council Directive 87/402/EEC and Annexes I, II and III to Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council, relating to the type-approval of agricultural or forestry tractors (Text with EEA relevance)

Published date19 October 2005
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 273, 19 October 2005
L_2005273IT.01001701.xml
19.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 273/17

DIRETTIVA 2005/67/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2005

che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l’omologazione dei trattori agricoli o forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (1), in particolare l’articolo 12,

vista la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (2), in particolare l’articolo 11,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli che abroga la direttiva 74/150/CEE (3), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/37/CE ha introdotto il nuovo obbligo del montaggio di ancoraggi per cinture di sicurezza per l’omologazione CE di veicoli agricoli o forestali completi in conformità con la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (4). Giacché la direttiva 76/115/CEE contempla l’omologazione di varie categorie di veicoli a motore non agricoli, è necessario specificare quali disposizioni di tale direttiva si applichino a determinati trattori agricoli o forestali.
(2) Le disposizioni di cui all’appendice 1 dell’allegato I della direttiva 76/115/CEE per i sedili centrali rivolti verso l'avanti di categoria N3 sono adeguate per trattori la cui velocità massima prevista è pari o inferiore a 40 km/h.
(3) In data 29 marzo 2005, il Consiglio OCSE ha approvato la decisione C(2005) 1, contenente le nuove versioni dei codici OCSE per le prove dei trattori agricoli e forestali.
(4) È opportuno adeguare i riferimenti ai codici OCSE contenuti nelle direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE per tenere conto della decisione C(2005) 1 del Consiglio OCSE.
(5) Le direttive 86/298/CEE, 87/402/CEE e 2003/37/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE sono modificati conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni...

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