Commission Directive 2005/7/EC of 27 January 2005 amending Directive 2002/70/EC establishing requirements for the determination of levels of dioxins and dioxin-like PCBs in feedingstuffs - Text with EEA relevance

Published date05 December 2008
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
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29.1.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/41

DIRETTIVA 2005/7/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2005

recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all’introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (2) stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di analisi da applicarsi al controllo ufficiale contemplato nella direttiva 70/373/CEE.
(2) Per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e la determinazione dei livelli di PCB diossina-simili in certi mangimi vanno applicate le modalità di prelievo dei campioni previste nella direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1o marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali (3). E’ opportuno precisare che vanno applicati in questo caso i requisiti in materia di quantità relativi al controllo delle sostanze o dei prodotti equamente presenti nei mangimi.
(3) Ai fini dell’applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri, è oltremodo importante che i risultati analitici siano comunicati e interpretati in maniera uniforme.
(4) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/70/CE in conformità.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 2002/70/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 dl 16.5.2003, pag. 36).

(2) GU L 209 del 6.8.2002, pag. 15.

(3) GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 2002/70/CE sono...

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