Commission Directive 2005/91/EC of 16 December 2005 amending Directive 2003/90/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species (Text with EEA relevance)

Published date17 December 2005
Subject MatterApproximation of laws,Seeds and seedlings,Plants and flowers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 331, 17 December 2005
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17.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331/24

DIRETTIVA 2005/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2005

che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/90/CE della Commissione (2) è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà, la direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).
(2) L’UCVV ha nel frattempo emanato ulteriori linee direttrici per diverse altre specie.
(3) Occorre pertanto modificare la direttiva 2003/90/CE.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Per gli esami iniziati prima del 1o aprile 2006 gli Stati membri possono decidere di applicare il testo della direttiva 2003/90/CE vigente prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(2) GU L...

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