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30.12.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 414/78 |
DIRETTIVA 2006/140/CE DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2006
che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(3) | Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 19 aprile 2005 la Svezia ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, conformemente all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del suddetto regolamento. |
(4) | La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003, il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi in data 8 settembre 2006. |
(5) | L'esame del fluoruro di solforile non ha evidenziato questioni aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali. |
(6) | Dai vari esami effettuati sembrerebbe che i biocidi contenenti fluoruro di solforile utilizzati come preservanti del legno possano soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno inserire il fluoruro di solforile nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno contenenti fluoruro di solforile possano essere rilasciate, modificate o revocate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. |
(7) | È importante che le disposizioni della presente direttiva vengano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fluoruro di solforile, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. |
(8) | Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che detti prodotti vengano autorizzati solo ai fini del loro utilizzo da parte di professionisti appositamente formati, ai |
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