Commission Directive 2006/39/EC of 12 April 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl and triticonazole as active substances (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2006
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
L_2006104IT.01003001.xml
13.4.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 104/30

DIRETTIVA 2006/39/CE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del clodinafop, del pirimicarb, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo.
(2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il clodinafop lo Stato membro relatore erano i Paesi Bassi e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 novembre 2003. Per il pirimicarb lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 novembre 2003. Per il rimsulfuron lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 6 agosto 2003. Per il tolclofos-metile lo Stato membro relatore era la Svezia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 novembre 2003. Per il triticonazolo lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 29 settembre 2003.
(3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 14 marzo e il 10 agosto 2005 sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA concernenti il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo (4). Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimati il 27 gennaio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo.
(4) Dall'esame del pirimicarb è emersa una serie di questioni aperte che sono state affrontate dal gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il gruppo scientifico è stato incaricato di formulare un parere riguardante da un lato l'uso di un metodo basato sul quoziente tempo («time quotient approach») nella valutazione del rischio acuto per gli uccelli e dall'altro la già condotta valutazione del rischio acuto per gli uccelli. Nel parere relativo al primo punto il gruppo PPR ha concluso che il metodo basato sul quoziente tempo proposto dall'OCSE è equivalente all'attuale valutazione del rischio aviario acuto di primo grado dell'UE, salvo che l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE prescrive un fattore di sicurezza 10. Pertanto occorrerebbe un'analisi scientifica dettagliata per valutare se l'attuale fattore di sicurezza tenga conto di tutti i fattori pertinenti. Dato che ciò richiederebbe un ulteriore, notevole approfondimento che esula dall'ambito del parere, il gruppo PPR propone che si segua un approccio «caso per caso». Di conseguenza sul secondo punto il gruppo PPR ha svolto una più approfondita valutazione del rischio ed è giunto alla conclusione che è improbabile che anche al limite massimo plausibile di esposizione gli uccelli che si cibano in natura di insetti assumano una dose letale di pirimicarb (5).
(5) Dall'esame del clodinafop, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo non sono emerse questioni aperte da sottoporre al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
(6) In base ai vari esami effettuati è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo soddisfino in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva.
(7) Fatte salve queste conclusioni, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici riguardanti il pirimicarb e il triticonazolo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che ulteriori esami vengano effettuati per il pirimicarb e il triticonazolo al fine di avere una conferma della valutazione del rischio relativamente ad alcuni aspetti e che tali studi siano presentati dai notificanti.
(8) È opportuno prevedere un lasso di tempo
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