Commission Directive 2006/72/EC of 18 August 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles (Text with EEA relevance)
Published date | 19 August 2006 |
Subject Matter | Approximation of laws,Transport,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 227, 19 August 2006 |
19.8.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 227/43 |
DIRETTIVA 2006/72/CE DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17,
vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 2002/24/CE. |
(2) | La direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (3) ha introdotto nuovi valori limite per i motocicli a due ruote. Tali valori limite sono applicati in due fasi. |
(3) | Il regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ONU-CEE) «Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante» è stato adottato nella prospettiva della creazione del mercato mondiale dei motocicli. Esso si prefigge come obiettivo l'armonizzazione a livello mondiale delle procedure di prova delle emissioni applicate per l’omologazione dei motocicli. Esso è, inoltre, adattato agli ultimi sviluppi del progresso tecnico in funzione delle caratteristiche specifiche dei motocicli. |
(4) | Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/51/CE, l’introduzione del ciclo di prova del RTM n. 2 va accompagnato da una nuova serie di valori limite. Tale ciclo di prova costituisce una procedura alternativa di omologazione, a scelta del produttore, per la seconda fase a carattere vincolante della direttiva 2002/51/CE. Questi valori devono essere fissati in relazione alla seconda fase a carattere vincolante della direttiva 2002/51/CE. Pertanto, gli obblighi in materia di emissioni dei motocicli resteranno invariati. |
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