Commission Directive 2006/72/EC of 18 August 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date19 August 2006
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 227, 19 August 2006
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19.8.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 227/43

DIRETTIVA 2006/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2006

che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 2002/24/CE.
(2) La direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (3) ha introdotto nuovi valori limite per i motocicli a due ruote. Tali valori limite sono applicati in due fasi.
(3) Il regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ONU-CEE) «Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante» è stato adottato nella prospettiva della creazione del mercato mondiale dei motocicli. Esso si prefigge come obiettivo l'armonizzazione a livello mondiale delle procedure di prova delle emissioni applicate per l’omologazione dei motocicli. Esso è, inoltre, adattato agli ultimi sviluppi del progresso tecnico in funzione delle caratteristiche specifiche dei motocicli.
(4) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/51/CE, l’introduzione del ciclo di prova del RTM n. 2 va accompagnato da una nuova serie di valori limite. Tale ciclo di prova costituisce una procedura alternativa di omologazione, a scelta del produttore, per la seconda fase a carattere vincolante della direttiva 2002/51/CE. Questi valori devono essere fissati in relazione alla seconda fase a carattere vincolante della direttiva 2002/51/CE. Pertanto, gli obblighi in materia di emissioni dei motocicli resteranno invariati.
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