Commission Directive 2006/78/EC of 29 September 2006 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annex II thereto to technical progress (Text with EEA relevance)

Published date30 September 2006
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 30 September 2006
L_2006271IT.01005601.xml
30.9.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 271/56

DIRETTIVA 2006/78/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) È vietato l'ingresso dei sottoprodotti di origine animale appartenenti ai materiali di categoria 1 o categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2), nella catena della produzione di prodotti tecnici, quali i prodotti cosmetici. È opportuno estendere ai prodotti importati le restrizioni in materia di approvvigionamento imposte sui prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità.
(2) Dato che il materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), è compreso nel materiale di categoria 1 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, non è più necessario il riferimento a detto allegato alla voce 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.
(3) Le disposizioni dell'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001 si applicano — a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo — fino alla data dell'adozione di una decisione secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 o 4, dello stesso regolamento; a decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato V dello stesso regolamento.
(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE in tal senso.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i
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