Commission Directive 2006/9/EC of 23 January 2006 amending Council Directives 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of diquat, fixed therein (Text with EEA relevance)
Published date | 26 January 2006 |
Subject Matter | Foodstuffs,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 22, 26 January 2006 |
26.1.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 22/24 |
DIRETTIVA 2006/9/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2006
che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di diquat
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i limiti massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 7,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) | Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché dell’influenza sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell’impatto sui comparti terrestre, acquatico e atmosferico, nonché dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate. |
(2) | I limiti massimi di residui rispecchiano l’uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare. |
(3) | I limiti massimi di residui di antiparassitari devono essere costantemente revisionati. Essi possono essere modificati in funzione di nuovi dati, informazioni ed impieghi. |
(4) | I limiti massimi di residui sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in Paesi terzi, che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario, non sono stati supportati dai dati necessari in oggetto. |
(5) | Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati di diquat oggetto della direttiva 90/642/CEE. |
(6) | L’esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenerne i residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (3). È stato calcolato che i limiti massimi di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili. |
(7) | La valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che la dose acuta di riferimento non è necessaria e non occorre pertanto una valutazione del rischio a breve termine. |
(8) | È quindi opportuno fissare nuovi limiti massimi di residui per il diquat. |
(9) | La fissazione o la modifica a livello comunitario di limiti massimi di residui provvisori non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti massimi di residui provvisori per il diquat in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altri impieghi del diquat. Trascorso questo periodo è opportuno che i limiti massimi di residui provvisori diventino definitivi. |
(10) | Pertanto la direttiva 90/642/CE deve essere modificata in conformità. |
(11) | Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 90/642/CEE è così modificato: Nella categoria «4. SEMI OLEAGINOSI», la voce relativa a «Semi di canapa» è inserita tra le voci «Semi di cotone» e «Altri».
Articolo 2
L’allegato II, parte A della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 26 luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei principali provvedimenti normativi che essi adottano a livello nazionale nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14).
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/72/CE della Commissione (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 63).
(3) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
ALLEGATO
Nell’allegato II, parte A della direttiva 90/642/CEE, la colonna relativa al diquat è sostituita dalla seguente:
Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg) | |||
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui | Diquat | ||
| 0,05 (1) (2) | ||
| |||
Pompelmi | |||
Limoni | |||
Limette | |||
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili) | |||
Arance | |||
Pomeli | |||
Altri | |||
| |||
Mandorle | |||
Noci del Brasile | |||
Noci di acagiù | |||
Castagne e marroni | |||
Noci di cocco | |||
Nocciole | |||
Noci del Queensland | |||
Noci di pecàn | |||
Pinoli o semi del pino domestico | |||
Pistacchi | |||
Noci comuni | |||
Altre | |||
| |||
Mele | |||
Pere | |||
Cotogne | |||
Altre | |||
| |||
Albicocche | |||
Ciliegie | |||
Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi) | |||
Prugne | |||
Altre | |||
| |||
| |||
Uve da tavola | |||
Uve da vino | |||
| |||
| |||
More | |||
More di rovo | |||
More-lamponi | |||
Lamponi | |||
Altre | |||
| |||
Mirtilli neri | |||
Mirtilli rossi | |||
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) | |||
Uva spina | |||
Altre | |||
| |||
| |||
Avocadi | |||
Banane | |||
Datteri | |||
Fichi | |||
Kiwi | |||
Kumquat | |||
Litchi | |||
Manghi | |||
Olive | |||
Papaia | |||
Frutti della passione | |||
Ananassi | |||
Melegrane | |||
Altre | |||
| 0,05 (1) (2) | ||
| |||
Barbabietole | |||
Carote | |||
Manioca | |||
Sedani-rapa | |||
Rafano | |||
Topinambur | |||
Pastinaca | |||
Prezzemolo a grossa radice | |||
Ravanelli | |||
Salsefrica o barba di becco | |||
Patate dolci | |||
Rutabaga | |||
Navoni | |||
Igname | |||
Altri | |||
| |||
Agli | |||
Cipolle | |||
Scalogni | |||
Cipolline | |||
Altri | |||
| |||
| |||
Pomodori | |||
Pepero |
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