Commission Directive 2007/31/EC of 31 May 2007 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the specific provisions set for the use of the active substance fosthiazate (Text with EEA relevance)
Published date | 01 June 2007 |
Subject Matter | Approximation of laws,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 140, 01 June 2007 |
1.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 140/44 |
DIRETTIVA 2007/31/CE DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2007
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) | Con la direttiva 2003/84/CE (2) il fostiazato è stato iscritto come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(2) | Al momento della domanda di inclusione del fostiazato nell'elenco, il fabbricante ISK Biosciences Europe S.A. ha fornito informazioni sugli usi destinati a combattere i nematodi sostenendo la conclusione generale secondo la quale è prevedebile che i prodotti fitosanitari contenenti fostiazato potranno soddisfare le esigenze in materia di sicurezza di cui all'articolo 5, paragarafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Il fostiazato è stato quindi iscritto nell'allegato I della direttiva con specifiche prescrizioni in base alle quali gli Stati membri possono autorizzarne l'uso soltanto come nematocida. |
(3) | Oltre alla lotta contro i nematodi in talune utilizzazioni agricole, il notificante ha ora presentato una domanda di modifica di tali prescrizioni specifiche per quanto riguarda la lotta contro gli insetti. A tal fine il notificante ha trasmesso informazioni supplementari a sostegno di una tale estensione dell'utilizzazione. |
(4) | I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno valutato le informazioni e i dati forniti dal fabbricante. Essi hanno informato la Commissione, rispettivamente nel mese di maggio e di novembre 2006, che a loro parere l'estensione dell'utilizzazione richiesta non comporta più rischi di quelli già considerati nelle disposizioni specifiche relative al fostiazato di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto d'esame della Commissione per tale sostanza. Ciò è in particolare il caso, in quanto l'estensione riguarda unicamente gli organismi da combattere e non i parametri d'applicazione indicati nelle disposizioni specifiche dell'allegato I della direttiva |
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