Commission Directive 2008/107/EC of 25 November 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include abamectin, epoxiconazole, fenpropimorph, fenpyroximate and tralkoxydim as active substances (Text with EEA relevance)

Published date26 November 2008
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 26 November 2008
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26.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316/4

DIRETTIVA 2008/107/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini di una loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco include le sostanze abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim.
(2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. I Paesi Bassi sono stati designati Stato membro relatore per l’abamectina e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 27 ottobre 2005. Per le sostanze epossiconazolo, fenpropimorf e fenpirossimato lo Stato membro relatore era la Germania che ha presentato tutte le informazioni pertinenti, rispettivamente, il 28 aprile 2005, il 17 marzo 2005 e il 25 ottobre 2005. Per il tralcossidim è stato designato Stato membro relatore il Regno Unito che ha presentato tutte le informazioni pertinenti il 6 settembre 2005.
(3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 29 maggio 2008 per l’abamectina, il 26 marzo 2008 per l’epossiconazolo e il tralcossidim, il 14 aprile 2008 per il fenpropimorf, il 5 maggio 2008 per il fenpirossimato, sotto forma di relazioni scientifiche dell’EFSA (4). Tali relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate nella loro versione definitiva l’11 luglio 2008 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione relative alle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim.
(4) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim possono considerarsi rispondenti, in linea di massima, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della Commissione. È quindi opportuno inserire le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono, conformemente al disposto della medesima direttiva.
(5) Fatta salva questa conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. È opportuno, pertanto, approfondire l’esame delle specifiche dell’abamectina ed è necessario un supplemento di informazioni per dimostrare il rischio che la presenza del metabolita U8 comporta per volatili e mammiferi, organismi acquatici e acque freatiche. Occorre sottoporre l’epossiconazolo ad ulteriori prove per verificarne i possibili effetti nocivi sul sistema endocrino e ad un programma di monitoraggio per valutare la sua propagazione atmosferica a lunga distanza e i rischi ambientali ad essa correlati. È necessario, inoltre, un supplemento di informazioni riguardo ai residui dei metaboliti di tale sostanza nelle colture primarie, nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale, nonché informazioni riguardo al rischio a lungo termine per volatili e mammiferi erbivori. È opportuno sottoporre ad ulteriori prove il fenpropimorf per confermare la mobilità nel suolo del metabolita BF-421-7, nonché il fenpirossimato a conferma del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza di metaboliti contenenti frazioni di benzile e del rischio di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche. Occorre sottoporre ad ulteriori prove il tralcossidim a conferma del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori. I notificanti devono presentare le informazioni e gli studi suddetti entro i termini stabiliti nell’allegato I della presente direttiva.
(6) È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’iscrizione.
(7) Fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati membri dispongono di un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per riesaminare le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni applicabili figuranti all’allegato I. Occorre che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suindicato, occorre prorogare il termine per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
(8) Le esperienze tratte dalle precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) hanno dimostrato che, nell’interpretare gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti, possono presentarsi difficoltà in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Ciò non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da
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