Commission Directive 2008/66/EC of 30 June 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin and quinoclamine as active substances (Text with EEA relevance)

Published date01 July 2008
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 01 July 2008
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1.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171/9

DIRETTIVA 2008/66/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità d'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine.
(2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il bifenox lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 luglio 2005. Per il diflufenican lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 1o agosto 2005. Per il fenoxaprop-P lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 2 maggio 2005. Per il fenpropidin e il quinoclamine lo Stato membro relatore era la Svezia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, il 24 giugno 2005 e il 15 giugno 2005.
(3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 14 novembre 2007 per il quinoclamine, il 29 novembre 2007 per il bifenox e il 17 dicembre 2007 per il diflufenican e il fenpropidin, sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA (4). Questi rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 14 marzo 2008, sotto forma di rapporti di riesame della Commissione su bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine.
(4) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine possono considerarsi rispondenti, in linea generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno inserire queste sostanze attive nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, conformemente alla direttiva suddetta.
(5) Fatta salva questa conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. È quindi opportuno richiedere che il bifenox sia sottoposto ad ulteriori esami, al fine di confermare la valutazione del rischio per i consumatori e del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori, e che il fenpropidin sia sottoposto ad ulteriori esami, al fine di confermare la valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli erbivori ed insettivori, e che tali studi siano presentati dai notificanti.
(6) È opportuno prevedere un congruo periodo di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall'iscrizione.
(7) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, gli Stati membri devono disporre di sei mesi di tempo dalla data dell'iscrizione per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo relativo all'allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, in conformità dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
(8) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell'interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti per quanto riguarda l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta. Tuttavia, tale chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
(9) È pertanto opportuno
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