Commission Directive 2009/11/EC of 18 February 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include bensulfuron, sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate, sodium p-nitrophenolate and tebufenpyrad as active substances (Text with EEA relevance)

Published date19 February 2009
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 48, 19 February 2009
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19.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 48/5

DIRETTIVA 2009/11/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 della Commissione (3) fissano le modalità d'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini di una loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'elenco comprende il bensulfuron, il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio, il p-nitrofenolato di sodio e il tebufenpirad.
(2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il bensulfuron lo Stato membro relatore era l'Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate l'11 settembre 2006. Per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, lo Stato membro relatore era la Grecia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 dicembre 2005. Per il tebufenpirad lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 12 marzo 2007.
(3) Le relazioni di valutazione sono state sottoposte all'esame di esperti dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 26 settembre 2008 per il bensulfuron, il 30 settembre 2008 per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio e il 23 ottobre 2008 per il tebufenpirad come rapporti scientifici dell'EFSA (4). Questi rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e finalizzati in forma di rapporti di riesame della Commissione il 2 dicembre 2008 per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio, il p-nitrofenolato di sodio e il tebufenpirad e l'8 dicembre 2008 per il bensulfuron.
(4) In base ai vari esami effettuati i prodotti fitosanitari contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad si possono ritenere, in generale, conformi ai requisiti di cui di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. È perciò opportuno includere tali sostanze attive nell’allegato I, affinché tutti gli Stati membri possano rilasciare ai sensi della suddetta direttiva le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono.
(5) Fatta salva questa conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. Pertanto, al notificante deve essere chiesto di fornire ulteriori informazioni sulla specifica chimica, informazioni sulla via e il tasso di degradazione del bensulfuron in condizioni aerobiche di suolo inondato e informazioni relative alla pertinenza dei metaboliti per la valutazione dei rischi per il consumatore. Inoltre è opportuno che siano effettuati ulteriori esami per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio per confermare la valutazione dei rischi per le acque freatiche, e che tali studi siano presentati dal notificante. Infine, per quanto riguarda il tebufenpirad, è opportuno che il notificante fornisca informazioni che confermino l'assenza di impurità rilevanti e altre informazioni circa il rischio per gli uccelli insettivori.
(6) Prima di includere una sostanza attiva nell’allegato I, è opportuno che trascorra un lasso di tempo ragionevole per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi alle nuove prescrizioni che da tale inclusione derivano.
(7) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE in conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, gli Stati membri devono disporre di sei mesi di tempo dalla data dell'iscrizione per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, deve essere previsto un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo di cui all’allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, secondo i principi uniformi enunciati nella direttiva 91/414/CEE.
(8) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tuttavia, tale chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.
(9) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute
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