Direttiva 2009/149/CE della Commissione del 27 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date28 November 2009
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 28 November 2009
TESTO consolidato: 32009L0149 — IT — 18.12.2009

2009L0149 — IT — 18.12.2009 — 000.003


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2009/149/CE DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 313, 28.11.2009, p.65)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 252, 24.9.2013, pag. 51 (2009/149)




▼B

DIRETTIVA 2009/149/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA/REC/SAF/02-2008) del 29 settembre 2008,

considerando quanto segue:
(1) L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, versione rettificata, consente di rivedere l'allegato I di detta direttiva per integrarvi le definizioni comuni degli indicatori comuni di sicurezza (CSI, Common Safety Indicators) e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
(2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE le informazioni relative ai CSI vengono acquisite per facilitare la valutazione della realizzazione degli obiettivi comuni di sicurezza (CST, Common Safety Target). Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della suddetta direttiva, i CST devono essere corredati di una stima dell'impatto economico espresso in termini di accettazione del rischio da parte della società. La finalità principale dei CSI è misurare le prestazioni in materia di sicurezza e agevolare la valutazione dell'impatto economico dei CST. È pertanto necessario abbandonare l'uso di indicatori relativi ai costi connessi a tutti gli incidenti che coinvolgono il settore ferroviario in favore di indicatori relativi all'impatto economico degli incidenti sulla società.
(3) L'attribuzione di un valore monetario alla maggiore sicurezza va considerata nel contesto delle limitate risorse economiche disponibili per gli interventi pubblici. Pertanto, al fine di selezionare iniziative che garantiscano una ripartizione efficace delle risorse, occorre stabilire un ordine prioritario tra le diverse azioni.
(4) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea ( 2 ) stabilisce che l'Agenzia costituisce una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e le autorità nazionali incaricate delle indagini al fine di definire il contenuto dei CSI elencati all'allegato I della direttiva 2004/49/CE. In risposta al suddetto mandato, il 29 settembre 2008 l'Agenzia ha trasmesso la sua raccomandazione in merito alla revisione dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE: definizioni comuni per i CIS e modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti (ERA/REC/SAF/02-2008).
(5) L'allegato I della direttiva 2004/49/CE deve pertanto essere modificato.
(6) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

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ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA

Le autorità preposte alla sicurezza notificano ogni anno gli indicatori comuni di sicurezza. Il primo periodo di riferimento è il 2010.

Gli indicatori relativi alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi a parte.

Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all'invio della relazione, l'autorità preposta alla sicurezza provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi all'atto della pubblicazione della relazione annuale successiva.

Laddove l'informazione è disponibile, per gli indicatori relativi a incidenti di cui al punto 1 si applica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari ( 3 ).

1. Indicatori relativi a incidenti

1.1. Numero totale e relativo (per ►C1 treno-chilometro) di incidenti gravi e suddivisione in base alla seguente tipologia:

collisionidi treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari,

deragliamenti di treni,

incidenti ai passaggi a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono i pedoni,

incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento, eccetto i suicidi,

incendi al materiale rotabile,

altri.

Ogni incidente grave viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario siano più gravi, ad esempio un incendio che divampa in seguito a un deragliamento.

1.2. Numero totale e relativo (per ►C1 treno-chilometro) di persone gravemente ferite o morte per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:

passeggeri (anche in rapporto al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per ►C1 treno-chilometro),

addetti, compreso il personale delle imprese appaltatrici,

utilizzatori dei passaggi a livello,

persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari,

altri.

2. Indicatori relativi alle merci pericolose

Numero totale e relativo (per ►C1 treno-chilometro) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose, suddiviso in base alle seguenti categorie:

incidenti che coinvolgono almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in appendice,

numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose.

3. Indicatori relativi ai suicidi

Numero totale e relativo (per ►C1 treno-chilometro) di suicidi.

4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti

Numero totale e relativo (per ►C1 treno-chilometro) di:

rotaie danneggiate,

sghembi dei binari,

guasti all'apparato di segnalamento laterale,

superamento segnale disposto a via impedita,

ruote e assali danneggiati sul materiale rotabile in servizio.

Devono essere comunicati tutti i precursori, anche quelli che non hanno dato luogo a incidenti. I precursori che danno luogo a incidenti devono essere notificati nei CSI relativi ai precursori; gli incidenti verificatisi, se gravi, devono essere notificati nei CSI relativi agli incidenti di cui al paragrafo 1.

5. Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti

Costo totale e relativo (per ►C1 treno-chilometro) in euro:

numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il valore della prevenzione delle vittime di incidenti (VPC, Value of Preventing a Casualty),

costo dei danni all'ambiente,

costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura,

costo dei ritardi conseguenti agli incidenti.

Le autorità preposte alla sicurezza notificano l'impatto economico di tutti gli incidenti o unicamente degli incidenti gravi. La scelta effettuata deve essere chiaramente indicata nella relazione annuale di cui all'articolo 18.

Il VPC è il valore attribuito dalla società alla prevenzione di vittime di incidenti e, in quanto tale, non costituisce un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.

6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione

6.1. Percentuale di binari dotati del sistema di protezione automatica del treno (Automatic Train Protection, ATP) in servizio, percentuale di ►C1 treno-chilometri dotati del sistema ATP.

6.2. Numero di passaggi a livello (totale, per chilometro di linea e per chilometro di binari) dei seguenti otto tipi:

a) passaggio a livello attivo con:

i) allarme automatico lato...

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