Commission Directive 2009/151/EC of 27 November 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include tolylfluanid as an active substance in Annex I thereto (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2009
Subject MatterFree movement of goods,Internal market - Principles,Approximation of laws,Environment,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 28 November 2009
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28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/78

DIRETTIVA 2009/151/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolilfluanide come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il tolilfluanide.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il tolilfluanide è stato oggetto di una valutazione in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.
(3) La Finlandia è stata designata come relatore e il 24 aprile 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 15 maggio 2009, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti tolilfluanide possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il tolilfluanide nell’allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno contenenti tolilfluanide possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
(6) Sono stati tuttavia rilevati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Pertanto i prodotti contenenti tolilfluanide utilizzati come preservanti del legno non devono essere autorizzati per tali usi.
(7) Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti tolilfluanide utilizzati come preservanti del legno si applichino specifiche misure di riduzione del rischio per garantire che i rischi siano mantenuti entro livelli accettabili, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE e dell’allegato VI della stessa. In particolare è opportuno
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