Commission Directive 2009/155/EC of 30 November 2009 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the purity level required of the active substance metazachlor (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2009
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 01 December 2009
L_2009314IT.01007201.xml
1.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/72

DIRETTIVA 2009/155/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) In seguito a un esame in cui il Regno Unito ha agito da Stato membro relatore, con la direttiva 2008/116/CE della Commissione (2) è stata aggiunta la sostanza attiva metazachlor all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per quanto concerne tale sostanza, la direttiva 2008/116/CE ha stabilito un livello massimo dello 0,01 % di toluene quale impurità derivante dal processo di produzione. Il livello si basa sulla specifica presentata dal notificante.
(2) Il notificante ha chiesto che la direttiva 91/414/CEE venga modificata portando il livello massimo a 0,05 %. A sostegno della sua richiesta ha fornito le informazioni necessarie. Il 2 febbraio 2009 lo Stato membro relatore ha presentato un addendum (3) al progetto di relazione di valutazione, concludendo che un livello massimo pari a 0,05 % non induce altri rischi oltre a quelli già presi in considerazione nel rapporto di riesame della Commissione per la sostanza in questione.
(3) Il livello massimo di toluene quale impurità derivante dal processo di produzione del metazachlor va quindi aumentato portandolo a 0,05 %.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
(5) Poiché la presente direttiva deve essere applicata a partire dallo stesso giorno in cui inizia l’applicazione della direttiva 2008/116/CE, la presente direttiva deve entrare in vigore il più rapidamente possibile.
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla riga 223 (metazachlor) dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla colonna 4 (purezza) «0,01 %» è sostituito da «0,05 %».

Articolo 2

...

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