Commission Directive 2009/19/EC of 12 March 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles (Text with EEA relevance)

Published date14 March 2009
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 70, 14 March 2009
L_2009070IT.01001701.xml
14.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70/17

DIRETTIVA 2009/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2009

che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (2) è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e i loro rimorchi (3). Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli a motore si applicano pertanto alla direttiva 72/245/CEE.
(2) A norma del punto 3.2.9 dell'allegato I alla direttiva 72/245/CEE, le componenti vendute nell'assistenza post vendita e da montare sui veicoli a motore non hanno bisogno di un'omologazione se non intervengono in funzioni associate all'immunità. È previsto un periodo di transizione di quattro anni a decorrere dal 3.12.2004, durante il quale un servizio tecnico deve determinare se la componente da commercializzare è associata o meno all'immunità e rilasciare un attestato conformemente all'esempio illustrato nell'allegato III C. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione europea ogni caso di rifiuto per ragioni di sicurezza. Questa disposizione comporta per la Commissione l'obbligo di decidere, in base all'esperienza pratica relativa alla prescrizione e alle relazioni presentate dagli Stati membri, prima della fine del periodo di transizione, se l'attestato deve ancora essere richiesto in aggiunta alla dichiarazione di conformità.
(3) Come previsto al punto 3.2.9 dell'allegato I della direttiva
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