Commission Directive 2009/26/EC of 6 April 2009 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment (Text with EEA relevance )

Published date06 May 2009
Subject MatterTransport,Technical barriers,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 113, 06 May 2009
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6.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 113/1

DIRETTIVA 2009/26/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, si applicano i testi aggiornati delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche relative alle prove.
(2) Successivamente al 30 giugno 2008, data dell’ultima modifica della direttiva 96/98/CE, sono entrate in vigore alcune modifiche alle convenzioni internazionali e alle norme tecniche per le prove, che occorre recepire nella direttiva a fini di chiarezza.
(3) L’organizzazione marittima internazionale e gli enti di normazione europei hanno adottato alcune norme tecniche, comprese delle norme dettagliate per le prove, per diversi componenti dell’equipaggiamento elencati nell’allegato A.2 della direttiva 96/98/CE o che, pur non figurando in tale elenco, sono considerati pertinenti nell’ambito della suddetta direttiva. Tali componenti dell’equipaggiamento dovrebbero pertanto essere inclusi nell’allegato A.1 o trasferiti dall’allegato A.2 all’allegato A.1, in funzione dei casi.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 96/98/CE.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Un dispositivo, figurante nella colonna 1 dell’allegato A.1 della direttiva 96/98/CE come «nuova voce» o trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1 di detta direttiva, che sia stato prodotto anteriormente alla data di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva conformemente alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante comunitaria nei due anni successivi alla data di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 aprile 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 aprile 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.


ALLEGATO

«

ALLEGATO A

Elenco delle abbreviazioni e sigle usate

A.1, modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall’IMO.
A.2, modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall’IMO.
AC, corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall’IMO.
CAT, categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007)
Circ., circolare
Colreg, regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare
Comsar, sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio dell’IMO
EN, European Standard (Norma tecnica europea)
ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)
FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice internazionale dei sistemi antincendio)
FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice Internazionale delle procedure per l’esecuzione delle prove al fuoco)
HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci)
IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)
ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile)
IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)
IMO, International Maritime Organization (Organizzazione marittima internazionale)
ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)
ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)
LSA, Life saving appliance (mezzo di salvataggio)
Marpol, Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi
MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell’ambiente marino)
MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)
NOx, ossidi di azoto
SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)
SOx, ossidi di zolfo
Reg., regola
Ris., risoluzione

ALLEGATO A.1

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIÀ CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE

Note applicabili all’insieme dell’allegato A.1

a) Generalità: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni, che devono essere controllate all’atto dell’esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell’allegato B, figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.
b) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le norme contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.
c) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformità e le dichiarazioni di conformità devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.
d) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un “oppure”, ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.
e) Colonna 6: laddove è indicato il modulo H, questo deve essere corredato dell’attestato di valutazione del progetto.
f) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui nelle convenzioni internazionali.

1. Mezzi di salvataggio

Note applicabili alla sezione 1 “Mezzi di salvataggio”

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell’IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella Colonna 4.

Numero Designazione Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti Norme di prova Moduli per la valutazione della conformità
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Salvagenti anulari rigidi
Reg. III/4,
Reg. X/3.
Reg. III/7,
Reg. III/34,
Ris. MSC 36 (63) dell’IMO-(Codice HSC del 1994) 8,
Ris. MSC 48 (66) dell’IMO-(Codice LSA) I, II,
Ris. MSC 97 (73) dell’IMO-(Codice HSC del 2000) 8.
Ris. MSC 81 (70) dell’IMO.
B + D B + E B + F
A.1/1.2 Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio:
a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso,
b) per salvagenti anulari rigidi,
c) per giubbotti di salvataggio.
Reg. III/4,
Reg. X/3.
Reg. III/7,
Reg. III/22,
Reg. III/26,
Reg. III/32,
Reg. III/34,
Ris. MSC 36 (63) dell’IMO-(Codice HSC del 1994) 8,
Ris. MSC 48 (66) dell’IMO-(Codice LSA) II, IV,
Ris. MSC 97 (73) dell’IMO-(Codice HSC del 2000) 8.
Ris. MSC 81 (70) dell’IMO,
ISO 24408 (2005).
B + D B + E B + F
A.1/1.3 Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari rigidi
Reg. III/4,
Reg. X/3.
Reg. III/7,
Reg. III/34,
Ris. MSC 36 (63) dell’IMO-(Codice HSC del 1994) 8,
Ris. MSC 48 (66) dell’IMO-(Codice LSA) I, II,
...

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