Commission Directive 2009/37/EC of 23 April 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlormequat, copper compounds, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron and zeta-cypermethrin as active substances (Text with EEA relevance)

Published date24 April 2009
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 104, 24 April 2009
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24.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 104/23

DIRETTIVA 2009/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco include le sostanze clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina.
(2) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il clormequat e il teflubenzurone lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, il 27 aprile 2007 e il 6 agosto 2007. Per i composti di rame lo Stato membro relatore era la Francia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 giugno 2007. Per il propaquizafop lo Stato membro relatore era l'Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 22 settembre 2005. Per il quizalofop-P lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 1o febbraio 2007 (variante quizalofop-P-etile) e il 2 maggio 2007 (variante quizalofop-P-tefurile). Per la zeta-cipermetrina lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 10 luglio 2006.
(3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 29 settembre 2008 per il clormequat e il teflubenzurone, il 30 settembre 2008 per i composti di rame e la zeta-cipermetrina e il 26 novembre 2008 per il propaquizafop e il quizalofop-P sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA (4). Tali relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate nella loro versione definitiva il 23 gennaio 2009 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione relative alle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina.
(4) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina possono considerarsi rispondenti, in linea generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva.
(5) Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. Pertanto, per quanto riguarda il clormequat è necessario che l'autore della notifica presenti ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Inoltre per i composti di rame notificatore è opportuno disporre che la parte notificante presenti ulteriori informazioni sul rischio derivante da inalazione e sulla valutazione del rischio per organismi, suolo e acqua non bersaglio. Inoltre, è opportuno per quanto riguarda il propaquizafop, imporre alla parte notificante l'obbligo di presentare informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259 e sul rischio per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio. Inoltre, è opportuno, per quanto riguarda il quizalofop-P, imporre alla parte notificante l'obbligo di presentare ulteriori informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio. Infine, è necessario che, per quanto riguarda la zeta-cipermetrina, la parte notificante presenti ulteriori informazioni relative al destino e al comportamento (degradazione aerobica nel terreno), al rischio per gli uccelli (rischio a lungo termine), gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio.
(6) Inoltre, per quanto riguarda i composti di rame, il rame si trova in natura ed è un micronutriente essenziale. Il rame si accumula nel terreno e il livello di rame nel suolo può essere determinato, oltre che dall'apporto di prodotti fitosanitari, anche dall'allevamento di bestiame e dalla concimazione. Pertanto, è necessario che gli Stati membri introducano programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per fissare, se del caso, limitazioni quali valori massimi d'applicazione.
(7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni. Dalla valutazione del rischio per i composti di rame sono emersi problemi ecotossicologici; pertanto si è ritenuto necessario limitare il periodo dell'iscrizione per permettere agli Stati membri di riesaminare entro un termine più breve i prodotti fitosanitari già in commercio, contenenti rame. Inoltre, i composti di rame sono attualmente oggetto di una valutazione nel quadro della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (5), nonché del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione dei composti di rame può essere riesaminata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili.
(8) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
(9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE in conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dalla data dell'iscrizione affinché possano riesaminare le autorizzazioni vigenti dei fitofarmaci contenenti clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina e garantire il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni figuranti nell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti in conformità della stessa direttiva. In deroga al termine suindicato occorre prorogare il termine per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
(10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (7) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle
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