Commission Directive 2009/92/EC of 31 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include bromadiolone as an active substance in Annex I thereto (Text with EEA relevance)

Published date01 August 2009
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Free movement of goods,Environment,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 201, 01 August 2009
L_2009201IT.01004301.xml
1.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201/43

DIRETTIVA 2009/92/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il bromadiolone.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il bromadiolone è stato oggetto di una valutazione in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.
(3) La Svezia è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione il 30 giugno 2006 la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 30 maggio 2008, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati integrati in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti bromadiolone non presentano rischi per l’uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio e per l’ambiente. Tuttavia i roditori bersaglio sono animali nocivi e costituiscono pertanto un pericolo per la salute pubblica. Inoltre non è stata ancora accertata l’esistenza di alternative adeguate al bromadiolone, che siano altrettanto efficaci ma meno dannose per l’ambiente. Alla luce dei punti 63 e 96 dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE è pertanto legittimo iscrivere il bromadiolone nell’allegato I per un periodo limitato, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti bromadiolone possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
(6) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti bromadiolone, utilizzati come rodenticidi, si applichino misure di riduzione del rischio a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. È opportuno che tali misure siano intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l’uomo e per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull’ambiente.
(7) A causa dei rischi rilevati e delle sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente
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