Commission Directive 2010/20/EU of 9 March 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to remove tolylfluanid as active substance and on the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (Text with EEA relevance)
Published date | 10 March 2010 |
Subject Matter | Plant health legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 60, 10 March 2010 |
10.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 60/20 |
DIRETTIVA 2010/20/UE DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2010
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino,
considerando quanto segue:
(1) | Il tolilfluanide è iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, contenente l’elenco delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari. |
(2) | In base alla decisione 2007/322/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell’acqua potabile (2), gli Stati membri nei quali l’ozono è utilizzato per il trattamento dell’acqua potabile vietano qualsiasi utilizzo del tolilfluanide che possa portare a una contaminazione dell’acqua potabile da parte delle nitrosammine. Tale misura è stata introdotta in seguito alla scoperta del fatto che tramite tale trattamento un metabolita di tale sostanza attiva, ovvero il N,N'-dimetil-sulfamide, si può trasformare in una nitrosammina pericolosa per la salute. |
(3) | Inoltre in base alla decisione 2007/322/CE gli Stati membri devono fare in modo che i notificanti su richiesta dei quali il tolilfluanide è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentino studi riguardanti il comportamento alla lisciviazione di tale sostanza attiva e le condizioni alle quali può essere esclusa la formazione di nitrosammine. |
(4) | In data 5 luglio 2007 il notificante Bayer CropScience ha presentato allo Stato membro relatore gli studi richiesti, tra cui studi e informazioni sulla presenza e sul comportamento fisico, chimico e tossicologico del metabolita N,N'-dimetil-sulfamide e sulle sue proprietà ecotossicologiche. |
(5) | In data 20 febbraio 2008 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione un addendum alla relazione di valutazione, contenente una valutazione di detti studi e informazioni. Tale addendum è stato riesaminato dagli |
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