Commission Directive 2010/3/EU of 1 February 2010 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes III and VI to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products

Published date02 February 2010
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 29, 02 February 2010
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2.2.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29/5

DIRETTIVA 2010/3/UE DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2010

che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Nel suo parere del 15 aprile 2008 il comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC»), sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») con la decisione 2008/721/CE della Commissione (2), ha concluso che l’Ethyl Lauroyl Arginate HCl è sicuro per il consumatore se utilizzato ad una concentrazione massima autorizzata dello 0,8 % nei saponi, negli shampoo antiforfora e nei deodoranti non-spray. Tale sostanza va pertanto inclusa nell’allegato III della direttiva 76/768/CEE.
(2) Nello stesso parere il CSSC ha inoltre concluso che l’Ethyl Lauroyl Arginate HCl è sicuro per il consumatore se utilizzato ad una concentrazione massima autorizzata dello 0,4 % come conservante nei prodotti cosmetici. Il comitato ha tuttavia ritenuto che esso non sia da utilizzare nei prodotti per le labbra e nei prodotti per il cavo orale e negli spray a causa del rischio di irritazione delle mucose e delle vie respiratorie. Detta sostanza va pertanto inclusa con tali restrizioni nell’allegato VI della direttiva 76/768/CEE.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1o settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2011.

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