Commission Directive 2011/23/EU of 3 March 2011 amending Council Directive 91/414/EEC to include triflumuron as active substance Text with EEA relevance
Published date | 04 March 2011 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 59, 4 March 2011 |
4.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 59/29 |
DIRETTIVA 2011/23/UE DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2011
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva triflumuron
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e istituiscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triflumuron. Con la decisione 2009/241/CE (4) della Commissione è stato deciso di non includere il triflumuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(2) | A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda chiedendo l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5). |
(3) | La domanda è stata presentata all’Italia, designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2009/241/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. |
(4) | L’Italia ha valutato le informazioni e i dati nuovi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa il 5 marzo 2010 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. |
(5) | L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché formulassero le loro osservazioni, che essa ha poi trasmesso alla Commissione. In conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, la relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità. L’Autorità ha quindi presentato alla Commissione le sue conclusioni sul triflumutron il 9 dicembre 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame è stato ultimato il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il triflumuron. |
(6) | La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell’Autorità si concentrano sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza. Tali elementi includevano in particolare il fatto che, in base alle informazioni disponibili, non è stato dimostrato che |
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