Commission Directive 2013/3/EU of 14 February 2013 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to extend the inclusion in Annex I thereto of the active substance thiamethoxam to product-type 18 Text with EEA relevance
| Published date | 15 February 2013 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, R 044, 15 February 2013 |
| 15.2.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 44/6 |
DIRETTIVA 2013/3/UE DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2013
recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’iscrizione del principio attivo tiametoxam nell’allegato I al tipo di prodotto 18
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il tiametoxam. |
| (2) | La direttiva 2008/77/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tiametoxam come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3), ha incluso il tiametoxam come principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, di cui all’allegato V della direttiva 98/8/CE. |
| (3) | A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il tiametoxam è stato esaminato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell’allegato V della medesima direttiva. |
| (4) | La Spagna è stata designata Stato membro relatore e il 2 marzo 2009 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
| (5) | La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 21 settembre 2012 il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi. |
| (6) | Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i biocidi usati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti tiametoxam soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto opportuno estendere l’iscrizione del tiametoxam nell’allegato I della medesima direttiva ai prodotti di tipo 18. |
| (7) | A livello unionale non sono stati valutati tutti gli usi potenziali. A titolo di esempio, non sono stati valutati né l’uso all’aperto, né l’uso non professionale. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre i rischi rilevati a livelli accettabili. |
| (8) | In considerazione dei rischi inaccettabili identificati per l’uso professionale nell’applicazione a pennello, è opportuno disporre che i prodotti non siano autorizzati per detti usi, a meno che non siano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisfa i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. |
| (9) | In considerazione dei rischi identificati per gli ecosistemi acquatico e terrestre quando i prodotti sono rilasciati in un impianto di depurazione o direttamente nelle acque superficiali, è opportuno disporre che i prodotti non siano autorizzati per detti usi, a meno che non siano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisfa i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. |
| (10) | In considerazione dei rischi rilevati in diversi scenari senza l’impiego di dispositivi di protezione individuale, è opportuno disporre che le autorizzazioni del prodotto per usi professionali siano garantite soltanto a condizione che esso sia usato indossando idonei dispositivi di protezione individuale, salvo quando nella domanda di autorizzazione per il prodotto sia possibile dimostrare che i rischi per gli utenti professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. |
| (11) | Alla luce di una possibile esposizione indiretta dell’uomo |
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