Commission Directive 2013/8/EU of 26 February 2013 amending, for the purpose of adapting its technical provisions, Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors Text with EEA relevance

Published date28 February 2013
Subject MatterInternal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 056, 28 February 2013
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28.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56/8

DIRETTIVA 2013/8/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2013

che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L’allegato IV della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) reca disposizioni generali e prescrizioni per i collegamenti meccanici tra trattori e veicoli rimorchiati e carico verticale al punto di accoppiamento.
(2) Negli ultimi anni nuovi tipi di dispositivi di accoppiamento sono stati messi in servizio nell’Unione e sono attualmente approvati a livello nazionale sulla base di norme ISO. Si tratta in particolare di dispositivi di accoppiamento a perno fisso («non-swivel clevis couplings» ISO 6489-5:2011), a sfera («ball type couplings» ISO 24347:2005) e a perno (piton) («pin type couplings» ISO 6489-4:2004).
(3) Per tener conto dell’attuale situazione del mercato, ridurre al minimo gli eventuali impatti economici e sulla sicurezza e consentire l’omologazione CE dei dispositivi di accoppiamento di cui sopra, è necessario includere tali dispositivi di accoppiamento e le norme ISO pertinenti nella direttiva 2009/144/CE.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/144/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2009/144/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o aprile 2014 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(2) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.


ALLEGATO

L’allegato IV della direttiva 2009/144/CE è così modificato:

1) il punto 1.1 è sostituito dal seguente: 1.1. Per dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato” si intendono le unità tecniche che, installate sul trattore e sul rimorchio, consentono l’accoppiamento meccanico di questi due veicoli. Nel contesto della presente direttiva si contemplano unicamente i dispositivi meccanici di accoppiamento installati sul trattore. Tra i vari tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori, si possono distinguere in particolare:
gancio di traino a perno (e relativo spinotto o perno) (cfr. figure 1 e 2 dell’appendice 1),
gancio di traino a perno fisso (cfr. figura 1d dell’appendice 1),
gancio a uncino (cfr. figura 1 “Dimensioni del gancio” in ISO 6489-1:2001),
barra oscillante (barra di traino) (cfr. figura 3 dell’appendice 1),
gancio a sfera (cfr. figura 4 dell’appendice 1),
gancio a perno (piton) (cfr. figura 5 dell’appendice 1).»;
2) il punto 2.7 è sostituito dal seguente: 2.7. Il gancio a perno deve permettere una libertà di rotazione assiale dell’occhione di almeno 90° verso destra o verso sinistra rispetto all’asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento; detta libertà deve essere contrastata mediante un momento frenante di 30-150 Nm. Il gancio a uncino, il gancio di traino a perno fisso, il gancio a sfera e il gancio a perno (piton) devono permettere una libertà di rotazione assiale dell’occhione di almeno 20° verso destra o verso sinistra rispetto all’asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento.»;
3) il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1. Dimensioni Le dimensioni dei dispositivi meccanici di accoppiamento del trattore devono essere conformi all’appendice 1, figure da 1 a 5 e tabella 1.»;
4) il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:
«3.3.1. Il carico verticale statico massimo è fissato dal costruttore. Esso non deve però superare 3 000 kg, tranne per i ganci a sfera, nel qual caso non deve superare 4 000 kg.»;
5) al punto 3.4.1 è aggiunta la seguente frase: «Le masse mt, mlt
...

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