Commission Directive 2013/9/EU of 11 March 2013 amending Annex III to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community Text with EEA relevance
Published date | 12 March 2013 |
Subject Matter | Social Policy,Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, R 068, 12 March 2013 |
12.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 68/55 |
DIRETTIVA 2013/9/UE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2013
che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Le misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2008/57/CE e concernenti l’adeguamento degli allegati da II a IX della stessa, devono essere adottate in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE. |
(2) | La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l’Unione europea è firmataria (2), definisce, all’articolo 3, l’accessibilità quale uno dei suoi principi generali e obbliga, all’articolo 9, gli Stati firmatari ad adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità l’accesso su base di uguaglianza con gli altri. Queste misure includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità e si applicano, tra l’altro, ai trasporti. A norma dell’articolo 216, paragrafo 2, del TFUE, gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le sue istituzioni e i suoi Stati membri, e la direttiva 2008/57/CE, quale strumento di diritto derivato dell’Unione europea, è soggetta agli obblighi derivanti dalla convenzione. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (3), stabilisce, al considerando 10, che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto concerne la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione e che dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni analoghe a quelle degli altri cittadini. L’articolo 21 del regolamento obbliga le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni a garantire, mediante il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, l’accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. |
(4) | È necessario adeguare l’allegato III della direttiva 2008/57/CE, al fine di inserirvi un riferimento esplicito all’accessibilità. L’accessibilità è un requisito essenziale che costituisce un obbligo generale per garantire l’interoperabilità del sistema ferroviario e che si applica nello specifico ai sottosistemi infrastrutture, materiale rotabile, esercizio e applicazioni telematiche per i |
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