Commission Directive 2013/9/EU of 11 March 2013 amending Annex III to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community Text with EEA relevance

Published date12 March 2013
Subject MatterSocial Policy,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 068, 12 March 2013
L_2013068IT.01005501.xml
12.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 68/55

DIRETTIVA 2013/9/UE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2013

che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2008/57/CE e concernenti l’adeguamento degli allegati da II a IX della stessa, devono essere adottate in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
(2) La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l’Unione europea è firmataria (2), definisce, all’articolo 3, l’accessibilità quale uno dei suoi principi generali e obbliga, all’articolo 9, gli Stati firmatari ad adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità l’accesso su base di uguaglianza con gli altri. Queste misure includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità e si applicano, tra l’altro, ai trasporti. A norma dell’articolo 216, paragrafo 2, del TFUE, gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le sue istituzioni e i suoi Stati membri, e la direttiva 2008/57/CE, quale strumento di diritto derivato dell’Unione europea, è soggetta agli obblighi derivanti dalla convenzione.
(3) Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (3), stabilisce, al considerando 10, che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto concerne la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione e che dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni analoghe a quelle degli altri cittadini. L’articolo 21 del regolamento obbliga le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni a garantire, mediante il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, l’accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
(4) È necessario adeguare l’allegato III della direttiva 2008/57/CE, al fine di inserirvi un riferimento esplicito all’accessibilità. L’accessibilità è un requisito essenziale che costituisce un obbligo generale per garantire l’interoperabilità del sistema ferroviario e che si applica nello specifico ai sottosistemi infrastrutture, materiale rotabile, esercizio e applicazioni telematiche per i
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT