Commission Directive 2014/100/EU of 28 October 2014 amending Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council establishing a Community vessel traffic monitoring and information system Text with EEA relevance

Published date29 October 2014
Subject MatterTransport,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 308, 29 October 2014
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29.10.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 308/82

DIRETTIVA 2014/100/UE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2014

recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La competitività del trasporto marittimo europeo può essere agevolata mediante un uso più efficiente delle risorse e un migliore utilizzo delle informazioni elettroniche.
(2) Al fine di massimizzare l'efficienza ed evitare la duplicazione degli sforzi, è necessario basarsi su piattaforme nazionali e dell'Unione e soluzioni tecniche già esistenti, nonché sulla normalizzazione, sfruttando anche i benefici degli investimenti in sistemi già effettuati.
(3) Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), istituito ai sensi della direttiva 2002/59/CE, oltre a migliorare la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento, consente lo scambio, in conformità alla legislazione dell'Unione, di informazioni supplementari volte a promuovere l'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.
(4) Per consentire un risparmio sui costi, evitare di creare molteplici gruppi di esperti di alto livello e approfittare dell'esperienza dell'HLSG, i principi di gestione di SafeSeaNet e le mansioni a esso assegnate dovrebbero essere adeguati per estendersi agli ulteriori ambiti disciplinati dalla direttiva.
(5) La direttiva 2002/59/CE prevede che gli Stati membri e la Commissione collaborino per sviluppare e aggiornare il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, sulla base dell'esperienza acquisita circa il funzionamento del sistema, il suo potenziale e le sue funzioni, al fine di migliorarlo ulteriormente, tenendo conto degli sviluppi nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
(6) Sono state acquisite esperienze e sono stati compiuti progressi tecnologici, in particolare in materia di sviluppo di un sistema di scambio di dati interoperabili in grado di combinare le informazioni di SafeSeaNet con le informazioni di altri sistemi di monitoraggio e di localizzazione esistenti nell'Unione (CleanSeaNet, Centro dati dell'Unione europea per l'identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro dati europeo LRIT) e THETIS) nonché di altri sistemi esterni (ad esempio, satellite AIS), facilitando ulteriormente l'integrazione dei servizi marittimi. Sono state avviate diverse iniziative via satellite AIS, anche da parte degli Stati membri, il che conferma i vantaggi operativi dell'accesso ai dati SAT-AIS.
(7) I sistemi e le applicazioni accettati dall'EMSA sono in grado di fornire alle autorità degli Stati membri e agli organismi dell'Unione informazioni complete relative, ad esempio, alle posizioni delle navi, ai carichi pericolosi, all'inquinamento ecc. Essi possono altresì fornire servizi di sostegno in ambiti quali il controllo delle coste, le operazioni antipirateria e le statistiche, nel rispetto dei diritti di accesso attribuiti in conformità al documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD), elaborato e aggiornato a norma dell'articolo 22 bis e dell'allegato III della direttiva.
(8) La gestione del sistema e i suoi miglioramenti tecnologici vengono regolarmente discussi con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (HLSG), istituito mediante la decisione 2009/584/CE della Commissione (2). Anche i miglioramenti apportati che consentono l'integrazione tecnica di diversi sistemi e applicazioni sviluppati vengono discussi da tale gruppo. Tali miglioramenti e la sperimentazione di un ambiente integrato di dati marittimi da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima hanno dato luogo a sinergie e a un miglioramento dei servizi e delle specificità dei sistemi.
(9) L'allegato III della direttiva 2002/59/CE deve pertanto essere modificato per tenere conto dei progressi tecnici compiuti alla luce dell'esperienza acquisita con SafeSeaNet.
(10) L'allegato III alla direttiva sui sistemi di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, che riguarda il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi e fa riferimento ad altre normative pertinenti dell'Unione, dovrebbe essere reso più esplicito, specificando gli atti dell'Unione nell'ambito dei quali SafeSeaNet è attualmente utilizzato, come la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per quanto riguarda i citati atti giuridici, l'uso di SafeSeaNet può agevolare ulteriormente lo scambio e la condivisione di informazioni e dovrebbe agevolare ulteriormente l'utilizzo del sistema, del sistema di informazione integrato e di una piattaforma per assicurare la convergenza e l'interoperabilità dei sistemi e delle applicazioni marittimi, comprese le tecnologie spaziali.
(11) Gli sviluppi che si riflettono nella presente direttiva possono svolgere un ruolo centrale anche nella realizzazione dell'iniziativa/azione per un sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per il settore marittimo, che rappresenta un processo di collaborazione volontaria nell'Unione europea inteso a rafforzare e promuovere la condivisione di informazioni pertinenti tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima.
(12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2002/59/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le...

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