Commission Directive 79/488/EEC of 18 April 1979 adapting to technical progress Council Directive 74/483/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the external projections of motor vehicles
Published date | 26 May 1979 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 128, 26 May 1979 |
Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 74/483/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 26/05/1979 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0230
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 8 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 9 pag. 0230
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0073
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COMMISSIONE
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 1979
per l ' adeguamento al progresso tecnico della direttiva 74/483/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore
( 79/488/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE del Consiglio ( 2 ) , in particolare gli articoli 11 , 12 e 13 .
vista la direttiva 74/483/CEE del Consiglio , del 17 settembre 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore ( 3 ) ,
considerando che l ' esperienza e l ' attuale stato di avanzamento della tecnica rendono ora possibile rendere le disposizioni più severe e più adatte alle reali condizioni di prova ;
considerando che i portabagagli , i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche vengono già commercializzati tanto singolarmente quanto già montati sui veicoli ; che nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del montaggio sul veicolo , la loro libera circolazione può risultare facilitata dall ' istituzione di un ' omologazione CEE di tali dispositivi intesi come entità tecniche ai sensi dell ' articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE ;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva 74/483/CEE è modificata come segue :
1 . Gli articoli 2 , 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo :
« Articolo 2
Gli Stati membri non possono rifiutare , per motivi concernenti le sporgenze esterne , l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo o di portabagagli , portasci , antenne radio o radiotelefoniche , considerati come entità tecniche indipendenti :
- se , in ordine alle sporgenze esterne , il veicolo è conforme alle prescrizioni degli allegati I e II ,
- se i portabagagli , i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche , considerati quali entità tecniche a norma dell ' articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE , sono conformi alle prescrizioni dell ' allegato I .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri non possono , per motivi concernenti le sporgenze esterne , rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' uso di un veicolo se dette sporgenze esterne sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II .
2 . Gli Stati membri non possono , per motivi concernenti le sporgenze esterne , vietare la commercializzazione di portabagagli , portasci , antenne radio o radiotelefoniche , intesi quali entità tecniche a norma dell ' articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE , se questi , a norma dell ' articolo 2 , sono conformi a un tipo per il quale è stata rilasciata l ' omologazione .
Articolo 4
Lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione attua le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato I , punto 2.2 . Le competenti autorità di questo Stato membro giudicano se sul tipo modificato debbano essere effettuate nuove prove , seguite da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata » .
2 . Gli allegati I , II e III vengono modificati conformemente all ' allegato della presente direttiva .
Articolo 2
1 . Con effetto dal 1° gennaio 1980 gli Stati membri non possono per motivi concernenti le suddette sporgenze esterne :
- rifiutare l ' omologazione CEE , il rilascio del certificato di cui all ' ultimo trattino del paragrafo 1 dell ' articolo 10 della direttiva 70/156/CEE , o l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo , ovvero
- rifiutare l ' omologazione CEE di portabagagli , portasci , antenne radio o radiotelefoniche che vengono considerate entità tecniche a norma dell ' articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE , ovvero
- vietare la prima messa in circolazione di veicoli ,
se le sporgenze esterne del tipo di veicolo o dei veicoli in questione , ovvero le suddette entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/483/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva .
2 . Con effetto dal 1° ottobre 1981 gli Stati membri possono :
- non rilasciare più il certificato per un tipo di veicolo di cui all ' ultimo trattino del paragrafo 1 dell ' articolo 10 della direttiva 70/156/CEE , se le sue sporgenze esterne non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/483/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva ,
- rifiutare l ' omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo le cui sporgenze esterne non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 74/483/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva .
3 . Con effetto dal 1° ottobre 1983 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli le cui sporgenze esterne siano conformi alle prescrizioni della direttiva 74/483/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva .
4 . Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1980 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 3
La presente direttiva è destinata agli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 18 aprile 1979 .
Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 168 del 26 . 6 . 1978 , pag . 39 .
( 3 ) GU n . L 266 del 2 . 10 . 1974 , pag . 4 .
ALLEGATO
Modifiche degli allegati della direttiva 74/483/CEE
ALLEGATO I
GENERALITÀ , DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE , OMOLOGAZIONE CEE , PRESCRIZIONI GENERALI , PRESCRIZIONI PARTICOLARI , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Il punto 1.1 viene modificato come segue :
« 1.1 . Il presente allegato non si applica ai retrovisori...
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