Commission Directive 80/233/EEC of 21 November 1979 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of the lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers

Published date25 February 1980
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 51, 25 February 1980
EUR-Lex - 31980L0233 - IT

Direttiva 80/233/CEE della Commissione, del 21 novembre 1979, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 25/02/1980 pag. 0008 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0192
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0192
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0010
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0010


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1979 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (80/233/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE (2), in particolare gli articoli 11, 12 e 13,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3);

considerando che, in base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'attuale livello tecnologico, è attualmente possibile completare talune prescrizioni e renderle più idonee alle effettive condizioni di prova;

considerando che dette modifiche saranno seguite da altre attualmente allo studio, le quali renderanno più severe talune prescrizioni al fine di accrescere la sicurezza degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/756/CEE è modificata come appresso:

I. Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo: «Articolo 2 1. Con decorrenza dal 1º maggio 1980 gli Stati membri non possono, - rifiutare per un tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio del documento previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

adducendo come motivo l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, obbligatori o facoltativi, elencati ai punti da 1.5.7 a 1.5.20 dell'allegato I, se l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su detto tipo di veicolo o su detti veicoli è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Con decorrenza dal 1º gennaio 1981 gli Stati membri - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di (1)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (2)GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39. (3)GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 1. veicolo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva;

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. Con decorrenza dal 1º ottobre 1982 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli per i quali è stato rilasciato dopo il 1º ottobre 1979 un attestato in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE relativo all'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e nei quali l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva».

II. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 diventano rispettivamente gli articoli 3, 4, 5 e 6.

III. Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT