Commission Directive 82/331/EEC of 6 May 1982 amending Council Directive 68/193/EEC on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine
Published date | 27 May 1982 |
Subject Matter | Seeds and seedlings,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 148, 27 May 1982 |
Direttiva 82/331/CEE della Commissione, del 6 maggio 1982, che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vitei
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 27/05/1982 pag. 0047 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0012
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0136
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 1982
che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
(82/331/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE (2), in particolare l'articolo 17 bis,
considerando che la direttiva suddetta contempla delle condizioni per il condizionamento dei lotti di materiali di moltiplicazione;
considerando che l'apparizione sul mercato di nuovi tipi di imballaggio permette un alleggerimento di dette condizioni, ferme restando le garanzie d'identità necessarie;
considerando che è quindi necessario adattare queste condizioni alla nuova situazione;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue:
1. Al punto 1 della tabella di cui all'allegato III sono aggiunte le parole seguenti:
« o, nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, 50 o 100, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, non si applicano a questi ultimi ».
2. Al punto 2 della tabella di cui all'allegato III sono aggiunte le parole seguenti:
« o, nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, 100, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, non si applicano a questi ultimi ».
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni...
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