Commission Directive 91/326/EEC of 5 March 1991 adapting to technical progress for the thirteenth time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, Regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

Published date08 July 1991
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Environment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 180, 8 July 1991
EUR-Lex - 31991L0326 - IT 31991L0326

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (91/326/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 08/07/1991 pag. 0079 - 0080
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0122


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (91/326/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che l'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose, specificando inoltre le procedure di classificazione e di etichettatura per ciascuna sostanza; che a questo elenco devono essere aggiunte varie sostanze notificate alla Commissione ai sensi della medesima direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) Alla fine della sezione « Numerazione delle sostanze dell'allegato I » della prefazione dell'allegato I è aggiunto il seguente paragrafo:

« Il numero CEE utilizzato nell'allegato I per le sostanze pericolose notificate conformemente all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE è identico al numero utilizzato nella lista europea delle sostanze notificate (ELINCS).

Questa numerazione è basata...

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