Commission Directive 92/1/EEC of 13 January 1992 on the monitoring of temperatures in the means of transport, warehousing and storage of quick-frozen foodstuffs intended for human consumption

Published date11 February 1992
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 34, 11 February 1992
EUR-Lex - 31992L0001 - IT 31992L0001

Direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/1992 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0005


DIRETTIVA 92/1/CEE DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 1992 sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che nella fattispecie le disposizioni legislative devono limitarsi alle sole prescrizioni necessarie per soddisfare alle esigenze imperative ed essenziali in materia di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione in modo da garantire che i valori di temperatura previsti all'articolo 5 della direttiva 89/108/CEE siano pienamente rispettati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne le modalità di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati.

Articolo 2

1. Durante la loro utilizzazione, i mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino, frequentemente e ad intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana. Nel caso del trasporto gli strumenti di misurazione devono essere approvati dall'autorità competente del paese dove i mezzi di trasporto sono stati immatricolati.

Le registrazioni delle temperature così ottenute devono essere datate e conservate dagli operatori per almeno un anno od...

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