Commission Directive 92/15/EEC of 11 March 1992 amending Council Directive 83/229/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs
Published date | 16 April 1992 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs,Approximation of laws,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 102, 16 April 1992 |
DIRETTIVA 92/15/CEE DELLA COMMISSIONE dell' 11 marzo 1992 recante modifica della direttiva 83/229/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari -
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 16/04/1992 pag. 0044 - 0046
DIRETTIVA 92/15/CEE DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1992 recante modifica della direttiva 83/229/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando che l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
considerando che è necessario stabilire l'obbligo della dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE in caso di uso professionale di materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati al contatto con i prodotti alimentari, fatta eccezione per quelli che sono, per loro natura, manifestamente previsti per tale uso;
considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 83/229/CEE del Consiglio (2), modificata dalla direttiva 86/338/CEE (3), lascia agli Stati membri la facoltà di non autorizzare l'impiego degli esteri ftalici in attesa del completamento delle ricerche scientifiche tese a valutare i rischi dovuti all'uso di tali sostanze;
considerando che i dati scientifici attualmente disponibili consentono di fissare i limiti sotto i quali l'esposizione a tali sostanze non comporta alcun rischio per la salute umana e che, di conseguenza, è opportuno ammettere tali sostanze in tutta la Comunità;
considerando che è...
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