Commission Directive 92/15/EEC of 11 March 1992 amending Council Directive 83/229/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs

Published date16 April 1992
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs,Approximation of laws,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 102, 16 April 1992
EUR-Lex - 31992L0015 - IT 31992L0015

DIRETTIVA 92/15/CEE DELLA COMMISSIONE dell' 11 marzo 1992 recante modifica della direttiva 83/229/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari -

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 16/04/1992 pag. 0044 - 0046


DIRETTIVA 92/15/CEE DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1992 recante modifica della direttiva 83/229/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

considerando che è necessario stabilire l'obbligo della dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE in caso di uso professionale di materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati al contatto con i prodotti alimentari, fatta eccezione per quelli che sono, per loro natura, manifestamente previsti per tale uso;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 83/229/CEE del Consiglio (2), modificata dalla direttiva 86/338/CEE (3), lascia agli Stati membri la facoltà di non autorizzare l'impiego degli esteri ftalici in attesa del completamento delle ricerche scientifiche tese a valutare i rischi dovuti all'uso di tali sostanze;

considerando che i dati scientifici attualmente disponibili consentono di fissare i limiti sotto i quali l'esposizione a tali sostanze non comporta alcun rischio per la salute umana e che, di conseguenza, è opportuno ammettere tali sostanze in tutta la Comunità;

considerando che è...

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