Commission Directive 93/78/EEC of 21 September 1993 setting out additional implementing provisions for lists of varieties of ornamental plant propagating material and ornamental plants, as kept by suppliers under Council Directive 91/682/EEC
Published date | 14 October 1993 |
Subject Matter | Plant health legislation,Approximation of laws,Agriculture and Fisheries,Seeds and seedlings |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 256, 14 October 1993 |
Direttiva 93/78/CEE della Commissione del 21 settembre 1993 recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 256 del 14/10/1993 pag. 0019 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0010
DIRETTIVA 93/78/CEE DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1993 recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (1), modificata dalla decisione 93/399/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
considerando che a livello internazionale esiste già un sistema di descrizione delle varietà, predisposto dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV);
considerando che, per il sistema comunitario, è opportuno fare riferimento all'esperienza acquisita in ambito internazionale;
considerando che i fornitori, la cui attività si limita alla immissione sul mercato di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione, devono essere soggetti a disposizioni meno onerose;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva fissa modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione, tenuti dai fornitori a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/682/CEE.
Articolo 2
1. Negli elenchi tenuti dai fornitori vengono riportate:
i) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;
ii) indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di riproduzione applicato;
iii) descrizioni della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente a quanto indicato in allegato;
iv) indicazioni, per quanto possibile, circa gli elementi che differenziano la varietà dalle altre varietà maggiormente somiglianti.
2. I punti ii) e iv) del paragrafo 1 non si applicano ai fornitori la cui attività si limiti alla immissione sul mercato di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1994...
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