Commission Directive 96/6/EC of 16 February 1996 amending Council Directive 74/63/EEC on undesirable substances and products in animal nutrition (Text with EEA relevance)

Published date28 February 1996
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 49, 28 February 1996
EUR-Lex - 31996L0006 - IT 31996L0006

Direttiva 96/6/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 28/02/1996 pag. 0029 - 0030


DIRETTIVA 96/6/CE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1996 che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 74/63/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che è necessario ridurre il tenore in aflatossina B1 in taluni alimenti completi per gli animali da latte al fine di evitare la presenza di questo contaminante nel latte;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 74/63/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato della presente direttiva entro il 31 luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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