Commission Directive 97/19/EC of 18 April 1997 adapting to technical progress Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)

Published date16 May 1997
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 125, 16 May 1997
EUR-Lex - 31997L0019 - IT 31997L0019

Direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 16/05/1997 pag. 0001 - 0020


DIRETTIVA 97/19/CE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/333/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 70/221/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva 70/221/CEE;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE che riguardano la direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che le presenti modifiche riguardano unicamente le disposizioni amministrative previste dalla direttiva 70/221/CEE; che non è pertanto necessario annullare le omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 70221/CEE, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/221/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.»

2) L'articolo 2 è così modificato:

a) Nel paragrafo 2, i termini:

«. . . a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato, paragrafo II.5»

sono sostituiti da:

«. . . a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, punto 5».

b) Nel paragrafo 3, i termini:

«. . . a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, è conforme alle relative prescrizioni dell'allegato»

sono sostituiti da:

«. . . a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, è conforme alle pertinenti prescrizioni dell'allegato II, punto 5».

3) L'articolo 2 bis è così modificato:

a) Nel paragrafo 2, i termini:

«. . . a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato, paragrafo II.5»

sono sostituiti da:

«. . . a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, punto 5».

b) Nel paragrafo 3, i termini «articolo 9 bis» sono sostituiti da «articolo 2».

4) Nell'articolo 2 ter, i termini «di cui all'allegato, paragrafi II.2.1 e II.2.2» sono sostituiti da «di cui all'allegato II, punti 2.1 e 2.2».

5) Nell'articolo 3, i termini «punto I» sono sostituiti da «allegato I».

6) L'allegato della direttiva 70/221/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri

- non possono più concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE;

- possono negare l'omologazione di portata nazionale,

per i nuovi tipi di veicolo a causa dei serbatoi di carburante liquido e i dispositivi di protezione posteriore antincastro, o per i tipi nuovi di dispositivo di protezione posteriore antincastro in quanto entità tecnica, se questi non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva.

La presente direttiva non annulla le omologazioni rilasciate anteriormente ai sensi della direttiva 70/221/CEE, né vieta la proroga delle medesime omologazioni in base alla direttiva a norma della quale sono state originariamente rilasciate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 23.

(2) GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 4.

(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(4) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

ALLEGATO I

SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai veicoli oggetto della direttiva 70/156/CEE.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

2.1. «tipo di veicolo per quanto concerne i serbatoi di carburante», i veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne:

2.1.1. la struttura, la forma, le dimensioni e i materiali dei serbatoi,

2.1.2. l'ubicazione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo (lato destro e/o sinistro, parte anteriore, posteriore, centrale);

2.2. «serbatoio», il serbatoio o i serbatoi destinati a contenere il carburante liquido definito al punto 2.3, utilizzato essenzialmente per la propulsione del veicolo esclusi i suoi accessori [tubo di riempimento (se si tratta di un elemento separato), bocchettone di riempimento, tappo, indicatore di livello, connessioni con il motore o per compensare la sovrappressione interna, ecc.];

2.3. «carburante liquido», un carburante liquido in condizioni ambiente normali.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un veicolo per quanto riguarda i serbatoi di carburante deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che il servizio tecnico ritiene necessarie per le prove di omologazione.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

5. SPECIFICHE

5.1. I serbatoi devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna eseguite dal costruttore, a una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, pari ad almeno 1,3 bar. Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve...

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