Commission Directive 97/29/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 76/757/EEC relating to retro-reflectors for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)

Published date30 June 1997
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 171, 30 June 1997
EUR-Lex - 31997L0029 - IT 31997L0029

Direttiva 97/29/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 30/06/1997 pag. 0011 - 0024


DIRETTIVA 97/29/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 10,

considerando che la direttiva 76/757/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basate sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/757/CEE deve essere conformemente modificata;

considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, disposta all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengano modificati; che, in una prima fase, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/757/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento n. 3 mediante rinvio recettizio;

considerando che occorre fare riferimento alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione (5);

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/757/CEE è così modificata:

1) (Riguarda solo la versione inglese).

2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ogni Stato membro procede all'omologazione CEE di qualunque tipo di catadiottro conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui i relativi allegati.»

3) All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, appendice 3 per ogni tipo di catadiottro da essi omologato a norma dell'articolo 1.»

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri, si comunicano, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE, le omologazioni concesse rifiutate o revocate in forza alla presente direttiva.»

5) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

6) L'elenco degli allegati e gli allegati sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3, è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei medesimi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di catadiottro, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato dei catadiottri,

per motivi concernenti i catadiottri, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/757/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e se, nel caso dei veicoli, l'installazione dei catadiottri è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo, per motivi concernenti i catadiottri, e di un tipo di catadiottro, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/757/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1999 le prescrizioni della direttiva 76/757/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai catadiottri in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di catadiottri conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/757/CEE, purché tali catadiottri:

- siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione,

- siano conformi alle prescrizioni della direttiva 76/757/CEE vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento n. 3 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), di cui al punto 2.1 dell'allegato II, vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee anteriormente al 1° luglio 1997.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998; tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 11 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32.

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

Appendice 3: Modelli del marchio di omologazione CE di componente

ALLEGATO II: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente per un tipo di catadiottro deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1. nel caso di catadiottri della classe I A o della classe III A,

1.3.1.1. dieci (10) campioni del colore specificato dal fabbricante;

1.3.1.2. se necessario, due esemplari di un altro o altri colori per l'eventualità che l'omologazione sia estesa contemporaneamente o successivamente a dispositivi di un altro colore (i);

1.3.2. nel caso di catadiottri della classe IV A, dieci (10) campioni e, se necessario, il sistema di montaggio.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE di componente devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

2.1.2. l'indicazione "TOP", iscritta orizzontalmente nella parte più alta della superficie illuminante, se ciò è necessario per determinare in modo inequivocabile l'angolo o gli angoli di rotazione specificati dal fabbricante.

2.2. Queste indicazioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili...

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