Commission Directive 97/28/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC relating to the installation of lighting and light- signalling devices on motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)

Published date30 June 1997
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 171, 30 June 1997
EUR-Lex - 31997L0028 - IT

Direttiva 97/28/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 30/06/1997 pag. 0001 - 0010


DIRETTIVA 97/28/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che la direttiva 76/756/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/756/CEE deve essere conformemente modificata;

considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengano modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/756/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento n. 48 mediante rinvio recettizio;

considerando che, al fine di migliorare la sicurezza stradale, è stato deciso, tra l'altro, di richiedere l'installazione obbligatoria di una terza luce di arresto sui veicoli della categoria M1 e di consentire l'installazione facoltativa di luci di marcia diurna sui veicoli a motore;

considerando che è necessario esaminare ulteriormente le disposizioni facoltative relative ai requisiti di efficienza dei vari dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e alla loro installazione sui veicoli a motore e sui loro rimorchi; che è opportuno concludere i lavori tecnici necessari in modo da poter inserire sollecitamente altre modificazioni nella direttiva 76/756/CEE;

considerando che occorre fare riferimento alla direttiva 76/757/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 97/29/CE della Commissione (6);

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/756/CEE è così modificata:

1) All'articolo 4 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui alla definizione del tipo di veicolo con riferimento all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.»

2) L'elenco degli allegati e gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3, viene rinviata in data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di questi testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli,

per motivi concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 2000, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni della direttiva 70/156/CEE, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,

- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE,

per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, como modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), di cui al punto 1 dell'allegato II, vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee anteriormente al 1° luglio 1997.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998: tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32.

(6) Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato:

1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

2.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

2.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

3. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1. Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Le prescrizioni specifiche relative alle prove da eseguire sono riportate nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa...

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