Commission Directive 97/31/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 76/760/EEC relating to the rear registration plate lamps for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)

Published date30 June 1997
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 171, 30 June 1997
EUR-Lex - 31997L0031 - IT 31997L0031

Direttiva 97/31/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 30/06/1997 pag. 0049 - 0062


DIRETTIVA 97/31/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che la direttiva 76/760/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basate sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/760/CEE deve essere conformemente modificata;

considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, disposta all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengano modificati; che, in una prima fase, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/760/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento n. 4 mediante rinvio recettizio;

considerando che occorre fare riferimento alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione (5), nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/760/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui ai relativi allegati;»

2) All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, appendice 3, per ogni tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore da essi omologato a norma dell'articolo 1.»

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri, si comunicano secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE, le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.»

4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

5) L'elenco degli allegati e gli allegati della direttiva 76/760/CEE sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3, è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato dei dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore,

per motivi concernenti i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/760/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e se, nel caso dei veicoli, l'installazione di detti dispositivi è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore e di un tipo di dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/760/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1999 le prescrizioni della direttiva 76/760/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai precedenti paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore conformi alle precedenti versioni della direttiva 76/760/CEE, purché tali dispositivi:

- siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione,

- siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento n. 4 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), di cui al punto 2.1 dell'allegato II, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea, anteriormente al 1° luglio 1997.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998; tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le...

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