Commission Directive 97/65/EC of 26 November 1997 adapting, for the third time, to technical progress Council Directive 90/679/EEC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (Text with EEA relevance)
Published date | 06 December 1997 |
Subject Matter | Social provisions,Safety at work and elsewhere,public health |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 335, 6 December 1997 |
Direttiva 97/65/CE della Commissione del 26 novembre 1997 recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 06/12/1997 pag. 0017 - 0018
DIRETTIVA 97/65/CE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1997 recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), e in particolare l'articolo 17,
vista la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (2), modificata da ultimo dalla direttiva 97/59/CE della Commissione (3), e in particolare l'articolo 19,
visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
considerando che le disposizioni fissate nella direttiva 90/679/CEE devono essere considerate come elemento fondamentale nell'approccio globale della protezione della salute dei lavoratori sul posto di lavoro;
considerando che lo scopo della direttiva 93/88/CEE del Consiglio (4) che fissa un primo elenco di agenti biologici sulla base delle definizioni fornite dall'articolo 2, lettera d), paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 90/679/CEE, è armonizzare le condizioni in questo settore pur mantenendo i progressi effettuati;
considerando che l'elenco e la classificazione degli agenti biologici deve essere regolarmente esaminata e rivista sulla base dei nuovi dati scientifici; considerando in particolare, alla luce delle ultime prove scientifiche riguardanti la trasmissibilità agli esseri umani dell'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), che occorre aggiornare la...
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