Commission Directive 98/77/EC of 2 October 1998 adapting to technical progress Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date23 October 1998
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 286, 23 October 1998
EUR-Lex - 31998L0077 - IT

Direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 23/10/1998 pag. 0034 - 0052


DIRETTIVA 98/77/CE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

considerando che la direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (4);

considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE dispone che la procedura di cui all'articolo 13 si applica anche all'introduzione di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche nelle direttive particolari;

considerando che, al fine di fornire una base armonizzata per garantire che i convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati sui veicoli delle categorie M1 ed N1 dotati di sistemi di diagnostica di bordo (OBD: On-Board Diagnostic) siano di qualità sufficiente, è opportuno introdurre nella direttiva 70/220/CEE nuovi requisiti tecnici per l'omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio quali entità tecniche; che tali requisiti tecnici sono conformi ai requisiti tecnici adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel suo regolamento n. 103 relativo all'omologazione di convertitori catalitici di ricambio per veicoli a motore (5);

considerando che, alla luce del progresso tecnico, è opportuno introdurre nella direttiva 70/220/CEE nuovi requisiti tecnici per l'omologazione CE di veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale (GN); che l'uso di GPL e GN per la propulsione di veicoli permette di ottenere livelli molo bassi di emissioni nocive e dovrebbe pertanto essere favorito dal sistema di omologazione CE; che tali requisiti tecnici sono conformi ai requisiti tecnici adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel regolamento n. 83 relativo all'omologazione di veicoli in relazione all'emissione di inquinanti (6);

considerando che è opportuno chiarire i metodi relativi alla misurazione della resistenza al rotolamento del veicolo;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE è sostituito dal seguente articolo:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

- per "veicolo" s'intende ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE;

- per "impianto GPL o gas naturale per autotrazione" s'intende qualsiasi insieme di componenti di GPL o gas naturale per autoveicoli concepito per essere montato su uno o più tipi determinati di veicoli a motore, che può essere omologato come entità tecnica quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE;

- per "convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente alla direttiva 70/220/CEE, che può essere omologato come entità tecnica, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE.»

Articolo 2

Gli allegati alla direttiva 70/220/CEE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 3

1. In relazione ai convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli omologati CE non dotati di sistemi di diagnostica a bordo (OBD), gli Stati membri:

1) a decorrere dal 1° gennaio 1999, non possono:

- rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

- vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo,

se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva;

2) A decorrere dal 1° ottobre 1999, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di uno o più convertitori catalitici di ricambio, se non sono di un tipo per il quale sia stata concessa un'omologazione in conformità della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Per quanto riguarda i veicoli nuovi a GPL o GN, o alimentabili sia a benzina che a GPL o GN, per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, gli Stati membri:

1) a decorrere dal 1° gennaio 1999, non possono:

- rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

- rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione,

se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva;

2) a decorrere dal 1° ottobre 1999, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 64.

(3) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(4) GU L 91 del 25. 3. 1998, pag. 1.

(5) Regolamento n. 103 della Commissione economica per l'Europa (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.102).

(6) Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.81 modificato).

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

Elenco degli allegati

1. L'elenco degli allegati è modificato come segue:

«ALLEGATO IX A: Specifiche dei combustibili gassosi di riferimento»

«ALLEGATO XII: Omologazione CE di un veicolo alimentato a GPL o gas naturale per quanto riguarda le emissioni»

«ALLEGATO XIII: Omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio quali entità tecniche.

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione CE

Appendice 3: Marchio di omologazione CE»

Allegato I

2. I seguenti paragrafi sono inseriti alla fine del punto 1:

«La presente direttiva si applica inoltre:

- alla procedura di omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M1 ed N1;

- alla procedura di omologazione CE di impianti GPL o GN per autotrazione, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M1 ed N1, in relazione alle loro emissioni.»

3. Il punto 2.4 recita:

«2.4. Per "inquinanti gassosi" s'intendono emissioni dallo scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto, espressi in biossido d'azoto (NO2) equivalente, e idrocarburi, supponendo un rapporto:

- C1H1.85 per la benzina

- C1H1.86 per il gasolio

- C1H2.525 per il GPL,

- CH4 per il GN.»

4. Sono aggiunti i punti da 2.17 a 2.21, che recitano:

«2.17. Per "convertitore catalitico d'origine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo e i cui tipi sono indicati nelle schede di cui all'allegato II della presente direttiva.

2.18. Per "convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici per i quali possa...

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