Commission Directive 98/14/EC of 6 February 1998 adapting to technical progress Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)

Published date25 March 1998
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 91, 25 March 1998
EUR-Lex - 31998L0014 - IT

Direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 25/03/1998 pag. 0001 - 0061


DIRETTIVA 98/14/CE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma della direttiva 92/53/CEE, la Commissione propone, sulla base di una relazione redatta entro il 31 dicembre 1994, le modificazioni necessarie per migliorare il procedimento di omologazione e per facilitare la messa in circolazione dei veicoli negli Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 9 della direttiva 70/156/CEE, deve essere riconosciuta l'equivalenza tra i regolamenti internazionali della Commissione economica per l'Europa all'ONU (CEE-ONU) elencati nell'allegato IV, parte II, di detta direttiva e le corrispondenti direttive particolari; che è necessario modificare e aggiornare gli allegati pertinenti e la tavola di equivalenza allo scopo di conservare la trasparenza tra i regolamenti e le direttive;

considerando che, a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, lo Stato membro che rilascia l'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X per accertare l'esistenza di adeguate disposizioni intese a garantire che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano conformi al tipo omologato;

considerando che è essenziale armonizzare le prescrizioni relative ai controlli di conformità della produzione che devono essere effettuati dalle autorità di omologazione; che è pertanto necessario includere istruzioni specifiche sulle procedure da seguire per garantire uniformità di applicazione e di interpretazione;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE è così modificata:

1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore all'autorità nazionale che rilascia l'omologazione. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi ed entità tecniche è messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione.»

2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) Alla lettera c), i termini «della relativa direttiva particolare» sono sostituiti dai termini «della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI.»

b) Alla lettera d), i termini «della relativa direttiva particolare» sono sostituiti dai termini «della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI.»

c) Sono aggiunti i seguenti commi:

«Nel caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o dell'omologazione di un sistema, componente, entità tecnica in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), comprendente restrizioni o deroghe ad alcune disposizioni della pertinente direttiva particolare, vengono indicate sulla scheda di omologazione le restrizioni in materia di validità e le deroghe concesse e viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII.

Qualora le informazioni contenute nella documentazione informativa di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano disposizioni relative ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti dell'allegato XI e relative appendici, dette disposizioni e deroghe figurano anche sulla scheda di omologazione.»

3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Modifiche delle omologazioni

1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale la prima messa in circolazione è vietata sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.

5. Qualora risulti imminente la cessazione di validità dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o più omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato IV, parte I, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione ne informa, almeno un mese prima dalla scadenza dell'omologazione, le autorità competenti degli altri Stati membri, precisando la data oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.

6. Non è necessario modificare l'omologazione delle categorie di veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella presente direttiva.»

4) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Il certificato...

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