Commission Directive (EU) 2015/1480 of 28 August 2015 amending several annexes to Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council laying down the rules concerning reference methods, data validation and location of sampling points for the assessment of ambient air quality (Text with EEA relevance)

Published date29 August 2015
Subject MatterApproximation of laws,public health,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 226, 29 August 2015
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29.8.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 226/4

DIRETTIVA (UE) 2015/1480 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2015

che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 15,

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 15, della direttiva 2004/107/CE, modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati IV e V.
(2) L'allegato IV della direttiva 2004/107/CE stabilisce obiettivi di qualità dei dati che devono essere aggiornati al fine di garantire una maggior chiarezza.
(3) L'allegato V della direttiva 2004/107/CE stabilisce i metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni; tali metodi dovrebbero essere aggiornati al fine di rispecchiare l'evoluzione delle norme in materia.
(4) In conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati I, III, VI e IX.
(5) Il punto C dell'allegato I della direttiva 2008/50/CE stabilisce criteri per la garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, che devono essere chiariti e completati tenendo conto dei programmi di garanzia della qualità, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione, e introducendo l'obbligo di rivedere il sistema di controllo della qualità al fine di garantire la costante accuratezza degli strumenti di monitoraggio.
(6) I punti C e D dell'allegato III della direttiva 2008/50/CE stabiliscono criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento, che devono essere chiariti e completati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva.
(7) Il punto A dell'allegato VI della direttiva 2008/50/CE stabilisce il metodo di riferimento per la misurazione di taluni inquinanti, che deve essere adattato alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva, tenendo conto delle norme più recenti per il campionamento e la misurazione del materiale particolato.
(8) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (4), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati IV e V della direttiva 2004/107/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati I, III, VI e IX della direttiva 2008/50/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Le disposizioni della presente direttiva vanno lette in combinato disposto con quelle del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in particolare per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, e non introducono alcuna deroga o eccezione al suddetto regolamento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

(2) GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

(3) Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109).

(4) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(5) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).


ALLEGATO I

La direttiva 2004/107/CE è modificata come segue:

1) la sezione I dell'allegato IV è modificata come segue:
a) la tabella è sostituita dalla seguente:
«Benzo(a)pirene Arsenico, cadmio e nickel Idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, mercurio gassoso totale Deposizione totale
Incertezza
Misurazioni fisse e indicative 50 % 40 % 50 % 70 %
Modelli 60 % 60 % 60 % 60 %
Raccolta minima di dati
90 % 90 % 90 % 90 %
Periodo minimo di copertura
Misurazioni fisse (1) 33 % 50 %
Misurazioni indicative (1) (2) 14 % 14 % 14 % 33 %
b) al terzo paragrafo, è eliminata la seguente frase: «Un campionamento di 24 ore è consigliabile anche per misurare le concentrazioni di arsenico, cadmio e nickel.»;
c) dopo il terzo paragrafo, è inserito il testo seguente: «Le disposizioni concernenti i singoli campionamenti di cui precedente paragrafo si applicano anche all'arsenico, al cadmio, al nickel e al mercurio gassoso totale. Inoltre, è consentito il sottocampionamento di filtri di PM10 per i metalli, in vista di analisi successive, a condizione che sia dimostrato che il sottocampione è rappresentativo dell'insieme e che la sensibilità di rilevazione non è compromessa rispetto agli obiettivi pertinenti di qualità dei dati. In alternativa al campionamento giornaliero, è ammesso il prelievo settimanale di campioni di PM10 per i metalli a condizione che le caratteristiche della raccolta non siano compromesse.»;
2) le sezioni da I a IV dell'allegato V sono sostituite dalle seguenti: «I. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente Il metodo di riferimento per il campionamento dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 12341:2014. Il metodo di riferimento per la
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