Commission Directive (EU) 2015/653 of 24 April 2015 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences (Text with EEA relevance)

Published date25 April 2015
Subject MatterApproximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 107, 25 April 2015
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25.4.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107/68

DIRETTIVA (UE) 2015/653 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) I codici e sottocodici di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE dovrebbero essere aggiornati alla luce del progresso tecnico e scientifico, soprattutto in materia di adattamenti del veicolo e di supporto tecnico per i conducenti disabili.
(2) Per tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici, i codici e i sottocodici dovrebbero essere orientati alle funzioni. Per motivi di semplificazione amministrativa alcuni codici dovrebbero inoltre essere soppressi, fusi con altri codici o abbreviati.
(3) Allo scopo di ridurre l'onere per i conducenti disabili, dovrebbe essere consentito loro, ove possibile, di guidare un veicolo senza adattamento tecnico. Dal momento che la moderna tecnologia automobilistica consente ai conducenti dotati di una forza limitata di utilizzare alcuni veicoli normali, ad esempio per sterzare o frenare, e al fine di migliorare la flessibilità per i conducenti, garantendo nel contempo il funzionamento sicuro del veicolo, è opportuno introdurre codici che consentano la guida di veicoli compatibili con il livello massimo di forza che il conducente è in grado di produrre.
(4) Alcuni codici che sono attualmente limitati a patologie mediche possono essere pertinenti anche per altri fini di sicurezza stradale, limitando le situazioni di rischio elevato, ad esempio nel caso dei conducenti inesperti o anziani. Pertanto dovrebbe essere creata anche una sezione per tali codici relativi alle limitazioni d'uso.
(5) Per migliorare la sicurezza stradale, diversi Stati membri dispongono o hanno in previsione di adottare programmi che impongono ai conducenti di guidare esclusivamente veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Per agevolare la diffusione e l'accettazione dei dispositivi di tipo alcolock, e tenendo conto delle raccomandazioni dello studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock (2), dovrebbe essere introdotto a tal fine un codice armonizzato.
(6) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(2) Study on the prevention of drink-driving by the use of alcohol interlock devices (Studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock), cfr.: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/study_alcohol_interlock.pdf

(3) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

All'allegato I, parte 3 della direttiva 2006/126/CE, relativamente alla pagina 2 della patente di guida, il punto 12 della lettera a) è sostituito dal seguente:

«12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea

...

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