Commission Directive (EU) 2016/970 of 27 May 2016 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products (Text with EEA relevance)

Published date21 June 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Technology,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 163, 21 June 2016
L_2016163IT.01000101.xml
21.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 163/1

DIRETTIVA (UE) 2016/970 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2016

che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa indicati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007.
(2) Il 9 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (2).
(3) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/43/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 settembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 settembre 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(2) GU C 129 del 21.4.2015, pag. 1.

(3) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Elenco dei prodotti per la difesa

Nota 1: I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda alla sezione 'Definizioni dei termini usati nel presente elenco' allegata al presente elenco.
Nota 2: In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

ML1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota Il punto ML1 non si applica a:
a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;
b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
d. "armi da fuoco disattivate".
a. fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;
Nota Il punto ML1.a. non si applica: a.
a. ai fucili e ai fucili combinati fabbricati prima del 1938;
b. alle riproduzioni di fucili e di fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
d. ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO2.
b. armi ad anima liscia come segue:
1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
2. altre armi ad anima liscia, come segue:
a. armi completamente automatiche;
b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;
Nota Il punto ML1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO2.
Nota Il punto ML1.b. non si applica:
a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
d. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).
N.B. Per gli inibitori cfr. il punto ML4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressori di bagliore per le armi di cui ai punti ML1.a., ML1.b. o ML1.c.
Nota Il punto ML1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.

ML2
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;
Nota 1 Il punto ML2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.
Nota 2 Il punto ML2.a. non si applica alle armi come segue:
a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);
N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto ML4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.
b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali "pirotecnici", appositamente progettati o modificati per uso militare;
Nota Il punto ML2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.
c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare; e
2. appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.;
d supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.

ML3
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. munizioni per le armi di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT