Commission Directive of 15 July 1991 adapting to technical progress Council Directive 71/320/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers (91/422/EEC)

Published date22 August 1991
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,rapprochement des législations,entraves techniques,Marché intérieur - Principes,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 233, 22 agosto 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 233, 22 août 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 233, 22 de agosto de 1991
TESTO consolidato: 31991L0422 — IT — 22.08.1991

1991L0422 — IT — 22.08.1991 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1991 sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/320/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (91/422/CEE) (GU L 233, 22.8.1991, p.21)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 176, 20.7.1993, pag. 27 (91/422)



▼B

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1991

sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/320/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

(91/422/CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 88/194/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 5,

considerando che in base ai progressi tecnici della frenatura è attualmente possibile emanare disposizioni più restrittive e in particolare rendere obbligatorio munire taluni automezzi pesanti e rimorchi di regolatori automatici delle guarnizioni dei freni per una maggiore sicurezza della circolazione stradale;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico — veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX, X e XII della direttiva 71/320/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 1991 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti ai dispositivi di frenatura:

rifiutare, per un tipo di autoveicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ( 3 ), o l'omologazione di portata nazionale,

vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

1. se i dispositivi di frenatura di tale tipo di veicolo o di tali veicoli sono conformi alla direttiva 71/320/CEE come modificata da ultimo dalla presente direttiva.

2. A partire dal 1o ottobre 1992 gli Stati membri:

non possono più rilasciare il documento di cui all'articlo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alla direttiva 71/320/CEE, come modificata dalla presente direttiva,

possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, come modificata da ultimo dalla presente direttiva.

3. A partire dal 1o ottobre 1994 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alla direttiva 71/320/CEE, come modificata da ultimo dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI ALLA DIRETTIVA 71/320/CEE, MODIFICATA DALLE DIRETTIVE 74/132/CEE, 75/524/CEE, 79/489/CEE, 85/647/CEE E 88/194/CEE

ALLEGATO I: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

Punto 1.16.3, leggi:

«1.16.3. Rimorchio ad asse centrale

Per “rimorchio ad asse centrale” s'intende un veicolo trainato, munito di un dispositivo di traino che non può spostarsi verticalmente (rispetto al rimorchio) e nel quale l'asse o gli assi sono disposti in prossimità del baricentro del veicolo caricato in modo uniforme in modo da trasmettere al veicolo trattore soltanto un piccolo carico statico verticale, non superiore al 10 % di quello corrispondente alla massa massima del rimorchio o ad un carico di 1000 daN (secondo quale sia inferiore). (il rimanente non è modificato)»

.Punto 2.1.2.3, aggiungere alla fine del punto: «Il freno pneumatico del rimorchio ed il freno di stazionamento del veicolo trattore possono essere azionati simultaneamente, sempre che il conducente sia in grado di verificare in qualsiasi momento che la capacità di frenatura del freno di stazionamento dei due veicoli ottenuta, mediante la semplice azione meccanica del freno di stazionamento, è sufficiente.»Punto 2.2.1.5.2, leggi:

«2.2.1.5.2. Inoltre, i serbatoi situati … (il rimanente non è modificato)»

. (Non applicabile al testo in italiano)Punto 2.2.1.8, leggi:

«2.2.1.8. L'azione del dispositivo di frenatura di servizio deve essere opportunamente ripartita tra gli assi. Nei veicoli a più di due assi, al fine di evitare il bloccaggio delle ruote o la vetrificazione delle guarnizioni dei freni, la forza di frenatura può essere ridotta automaticamente a zero su determinati assi quando su questi grava un carico molto ridotto, a condizione che l'autoveicolo risponda ai requisiti di prestazione prescritti nell'allegato II.»

Dopo il punto 2.2.1.11 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.1.11.1 e 2.2.1.11.2:

«2.2.1.11.1. La regolazione dell'usura deve essere automatica per i freni di servizio. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada appartenenti alle categorie N2 e N3 e per i freni posteriori dei veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 i dispositivi di regolazione automatica sono facoltativi. I dispositivi di regolazione automatica dell'usura devono garantire una frenatura efficace anche dopo un riscaldamento seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare, i veicoli devono essere in grado di funzionare normalmente dopo l'esecuzione delle prove di cui all'allegato II, punto 1.3 (prova tipo I) e all'allegato II, punto 1.4 (prova tipo II).
2.2.1.11.2. L'usura delle guarnizioni dei freni di servizio deve poter essere controllata agevolmente, dall'esterno o dalla parte inferiore del veicolo, utilizzando unicamente gli attrezzi o l'equipaggiamento forniti di serie con il veicolo; per esempio, mediante apposite aperture d'ispezione ubicate opportunamente oppure con altri sistemi. In alternativa, il veicolo può essere munito di dispositivi acustici o ottici che segnalano al conducente al posto di guida la necessità di sostituire le guarnizioni. Ai fini della presente prescrizione è ammesso lo smontaggio delle ruote anteriori e/o posteriori unicamente sui veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1

Aggiungere dopo il punto 2.2.1.12.2 il seguente nuovo punto 2.2.1.12.3:

«2.2.1.12.3. Il tipo di liquido utilizzato nei dispositivi di frenatura a trasmissione idraulica deve essere identificato secondo la norma ISO 9128-1987. Il simbolo conforme alla figura 1 o 2 deve essere apposto in un punto ben visibile e in modo indelebile a meno di 100 mm dagli orifizi di riempimento dei serbatoi del liquido; il costruttore può fornire informazioni complementari.»

Punto 2.2.1.18.3, leggi: ►C1

«2.2.1.18.3. anche in caso di rottura o di perdita di uno dei condotti del collegamento pneumatico (o di altro tipo di collegamento adottato), il conducente deve poter azionare del tutto o in parte i freni del rimorchio agendo sul dispositivo di frenatura di servizio, oppure sul dispositivo di frenatura di soccorso, oppure sul dispositivo di frenatura di stazionamento, a meno che tale rottura o perdita non implichi automaticamente la frenatura del rimorchio in conformità alle prescrizioni di cui al punto 2.2.3 dell'allegato II;»

Punti 2.2.1.18.4.1 e 2.2.1.18.4.2, leggi:

«2.2.1.18.4.1. quando uno dei dispositivi di frenatura tra quelli indicati al punto 2.2.1.18.3 è azionato a fondo, la pressione nella condotta di alimentazione deve abbassari a 1,5 bar entro i due secondi successivi;
2.2.1.18.4.2. quando la condotta di alimentazione è vuotata ad una velocità di almeno 1 bar/s, il dispositivo di frenatura automatica del rimorchio deve entrare in funzione prima che la pressione nella condotta stessa scenda al di sotto di 2 bar.»

Dopo il punto 2.2.1.23, è aggiunto il seguente nuovo punto 2.2.1.24:

«2.2.1.24. Nel caso dei veicoli trattori autorizzati a trainare un rimorchio appartenente alla categoria O3 o O4, il dispositivo di frenatura di servizio del rimorchio deve poter essere azionato unicamente insieme al dispositivo di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento del veicolo trattore.»

Dopo il punto 2.2.2.8 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.2.8.1 e 2.2.2.8.2:

«2.2.2.8.1. La regolazione dell'usura deve essere automatica per i freni di servizio. Tuttavia, i dispositivi di regolazione automatico sono facoltativi per i veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2. I dispositivi di regolazione automatica dell'usura devono garantire una frenatura efficace anche dopo un riscaldamento seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare, i veicoli devono essere in grado di funzionare normalmente dopo le prove eseguite in conformità dell'allegato II, punto 1.3 (prova tipo I) e allegato II, punto 1.4 (prova tipo II).
2.2.2.8.2. L'usura delle
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT