Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2345 of 15 December 2015 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance)

Published date16 December 2015
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 16 December 2015
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16.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2345 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
(2) In base alle informazioni fornite da Costa Rica, Tunisia, Stati Uniti e Repubblica di Corea, il nome dell'organismo di controllo «BCS Öko-Garantie GmbH» è stato modificato in «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH».
(3) In base alle informazioni fornite dall'Argentina, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Letis SA» è cambiato.
(4) In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato. Inoltre, l'autorità di controllo «AQIS» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(5) In base alle informazioni fornite dal Canada, l'organismo di controllo «SAI Global Certification Services Limited» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, occorre integrare in tale allegato il nuovo organismo di controllo «TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)».
(6) In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Servicio Fitosanitario del Estado» è cambiato.
(7) In base alle informazioni fornite dall'India, l'autorità competente indiana ha revocato il riconoscimento di «Biocert India Pvt. Ltd, Indore» e di «TUV India Pvt. Ltd»; pertanto, tali organismi di controllo non dovrebbero più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, l'autorità competente indiana ha riconosciuto tre organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco di detto allegato: «Odisha State Organic Certification Agency», «Gujarat Organic Products Certification Agency» e «Uttar Pradesh State Organic Certification Agency».
(8) In base alle informazioni fornite dal Giappone, il nome di un'autorità competente è cambiato.
(9) In base alle informazioni fornite dalla Tunisia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato.
(10) In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti, il nome dell'organismo di controllo «Department of Plant Industry» è stato modificato in «Clemson University», il nome dell'organismo di controllo «Indiana Certified Organic LLC» è stato modificato in «Ecocert ICO, LLC», il nome dell'organismo di controllo «Marin County» è stato modificato in «Marin Organic Certified Agriculture» e il nome dell'organismo di controllo «OIA North America, LLC» è stato modificato in «Americert International (AI)». Inoltre, l'organismo di controllo «Organic National & International Certifiers (ON&IC)» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(11) In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, l'autorità competente coreana ha riconosciuto altri due organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Neo environmentally-friendly» e «Green Environmentally-Friendly certification center».
(12) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
(13) A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione può riconoscere gli organismi di controllo competenti ad eseguire i compiti previsti ai fini dell'importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede pertanto che un'autorità di controllo o un organismo di controllo non possano essere riconosciuti per un prodotto originario di un paese terzo figurante nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all'allegato III di detto regolamento e appartenente a una categoria di prodotti per la quale tale paese terzo è riconosciuto.
(14) Poiché sia il Canada che il Giappone sono riconosciuti come paesi terzi conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e figurano nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti A, risulta che le suddette disposizioni non siano state correttamente rispettate in passato per quanto riguarda il riconoscimento dei seguenti organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per i prodotti originari del Canada e del Giappone e appartenenti alla categoria di prodotti A: «CCOF Certification Services», «IMOswiss AG», «International Certification Services, Inc.», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», «Organic crop improvement association» e «Quality Assurance International».
(15) La Commissione ha contattato gli organismi di controllo interessati per informarli della propria intenzione di revocare il riconoscimento per la categoria di prodotti A al Canada e al Giappone. Essa ha attentamente esaminato le osservazioni ricevute.
(16) «Afrisco Certified Organic, CC» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(17) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Russia e, per la categoria di prodotti D, a Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Georgia, Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Madagascar, Montenegro, Perù, Serbia, Tanzania, Thailandia, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan e Venezuela.
(18) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Australia Certified Organic» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti B a Cina e Vanuatu e, per la categoria di prodotti D, alle Isole Cook.
(19) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Bosnia-Erzegovina, Marocco ed Emirati arabi uniti.
(20) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Bureau Veritas Certification France SAS» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è concluso che è giustificato riconoscere «Bureau Veritas Certification France SAS» per le categorie di prodotti A e D in Madagascar, Maurizio, Monaco, Marocco e Nicaragua, per la categoria di prodotti C in Madagascar e Nicaragua e per la categoria di prodotti E a Maurizio.
(21) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Repubblica democratica del Congo, Montenegro, Nepal, Territori palestinesi occupati e Pakistan, per le categorie di prodotti A, B e D a Camerun e Nigeria e per la categoria di prodotti C a Cina e Taiwan.
(22) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D alla Colombia.
(23) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D e F a Benin, Botswana, Camerun, Cuba, Curaçao, Haiti, Kenya, Lesotho, Malawi, Mongolia, Marocco, Namibia, Senegal,
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