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19.7.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 183/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1019 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2018
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2003/23/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva oxasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(4) | Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'oxasulfuron è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
(6) | Lo Stato membro relatore ha redatto in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 gennaio 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(7) | L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. |
(8) | Il 2 febbraio 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l'oxasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(9) | L'Autorità ha individuato numerose lacune nei dati che non hanno permesso di ultimare la valutazione del rischio in vari settori. In particolare, le informazioni disponibili sull'oxasulfuron e sui suoi metaboliti non hanno consentito di ultimare la valutazione dell'esposizione complessiva dei consumatori, dell'esposizione delle acque sotterranee, del rischio per gli organismi acquatici, i lombrichi, i macrorganismi e i microrganismi del suolo e per le piante terrestri non bersaglio. |
(10) | Il 19 luglio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento per l'oxasulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
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